COMUNICATO STAMPA CS31-2006 AFGHANISTAN: IL CASO DI ABDUL RAHMAN EVIDENZIA LURGENTE NECESSITA DI UNA RIFORMA GIUDIZIARIA
Amnesty International ha chiesto oggi alle autorita afgane di impegnarsi urgentemente a intraprendere una riforma giudiziaria e a rispettare gli standard internazionali nel caso di Abdul Rahman, 41 anni, che rischia lesecuzione per la sua conversione dallIslam al Cristianesimo. Abdul Rahman e stato incriminato da una corte di primo grado per essersi convertito al Cristianesimo oltre 15 anni fa, mentre lavorava a Peshawar (Pakistan) insieme a unorganizzazione non governativa che assisteva i rifugiati afgani. A quanto pare, laccusa proverrebbe da alcuni parenti dello stesso Abdul Rahman e avrebbe forse origine in uno screzio legato allaffidamento di minori. Nellincriminare Abdul Rahman, la pubblica accusa si e basata sullarticolo 130 della Costituzione, che conferisce a tale organo giudiziario la facolta di procedere a incriminazioni per presunti reati su cui non esiste una legge codificata secondo la giurisprudenza Hanafi. Lo stesso articolo, peraltro, chiede ai tribunali di agire nellambito dei limiti della Costituzione e in modo da servire la giustizia nel miglior modo possibile. Larticolo 7 della Costituzione, a sua volta, stabilisce che lo Stato deve rispettare la Carta delle Nazioni Unite, i trattati internazionali e le convenzioni internazionali che lAfghanistan ha sottoscritto e la Dichiarazione universale dei diritti umani. In quanto Stato parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici (Iccpr), il governo di Kabul e vincolato al rispetto dellarticolo 18 che prevede che ogni persona dovra avere il diritto alla liberta di pensiero, coscienza e religione e che tale diritto dovra comprendere la liberta di avere o di adottare una religione o un credo di propria scelta. Nel suo Commento generale a questo articolo, il Comitato sui diritti umani delle Nazioni Unite ha affermato che la liberta di avere o adottare una religione o un credo comporta necessariamente la liberta di scegliere una religione o un credo e comprende il diritto di cambiare religione o credo o di adottare una visione atea, cosi come quello di mantenere la propria religione o credo. Il Comitato ha inoltre aggiunto che le minacce fisiche o le sanzioni penali per costringere un credente o un non credente ad aderire a una fede religiosa, a cessare di credere in una religione o a convertirsi sono proibite. Amnesty International ritiene che, affinche si possa servire la giustizia nel miglior modo possibile (come richiesto dallarticolo 130 della Costituzione afgana), le autorita debbano assicurare che gli standard internazionali di giustizia, comprese le norme sui diritti umani, abbiano un rilievo di primo piano, come del resto viene garantito dallarticolo 7 della Costituzione. Se Abdul Rahman e stato incriminato solo sulla base del suo credo religioso, Amnesty International lo considerera prigioniero di coscienza e chiedera il suo immediato e incondizionato rilascio. Le accuse nei suoi confronti dovranno essere ritirate e gli dovra essere fornita protezione nei confronti di eventuali rappresaglie provenienti dalla sua comunita di appartenenza. La pena di morte e una punizione estrema, crudele, inumana e degradante, cui Amnesty International si oppone incondizionatamente in tutti i casi. Le condanne a morte inflitte dai tribunali di primo grado devono essere riesaminate da un tribunale di grado superiore e poi sottoposte al presidente Karzai, prima di essere eventualmente eseguite. FINE DEL COMUNICATO Roma, 22 marzo 2006 Per ulteriori informazioni, approfondimenti e interviste: Amnesty International Italia - Ufficio stampa Tel. 06 4490224, cell. 348-6974361, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Sara @Chiodofisso ____________________________________________________ Quipo Free Internet - 2 email, 150 Mb di spazio web e molto di più. ADSL, Hardware&Software Online Store: http://www.quipo.it This E-mail was scanned for viruses by Declude Virus.
