LA TRISTE DIASPORA DEI PALESTINESI VERSO I CAMPI PROFUGHI

di Monique Chemillier-Gendreau*
Sostenuta da Israele con l'appoggio del governo degli Stati uniti e dei
media, l'idea che i palestinesi avranno titoli sulla propria terra solo per
volont� di Israele, ha condotto i negoziati in un vicolo cieco. La pace
dipende ormai da un rovesciamento della problematica (1). In effetti,
nessuna procedura ha finora privato i palestinesi del titolo inalienabile di
propriet� sul proprio territorio. Non soltanto l'occupazione militare e la
colonizzazione ebraica della Palestina sono illegali, ma anche Israele avr�
legittimit� soltanto se i palestinesi trasmetteranno solennemente un titolo
di cui essi solo dispongono, anche se la violenza ha loro impedito finora di
esercitarlo.
La questione deve quindi essere riveduta alla luce di un ragionamento dal
duplice vincolo: applicazione dei criteri di diritto comune, poich� la
questione palestinese non deve essere trattata con criteri eccezionali, e la
valutazione di ogni tappa della situazione (in particolare quelle del 1919 e
del 1947) in base alla giurisdizione vigente all'epoca e alle norme con
carattere retroattivo, qualora esistano.
Per il popolo palestinese, la logica della decolonizzazione fu interrotta
dalla dichiarazione Balfour del 2 novembre 1917, che vedeva con favore
l'insediamento in Palestina di un focolare nazionale ebraico. Ma poich� il
governo britannico non aveva sovranit� su quel territorio, il suo atto non
ebbe alcun valore ai sensi del diritto internazionale. Con quell'atto si
incoraggiava solo il rafforzamento di una minoranza nazionale.
Il primo periodo davvero significativo � quando emerge il diritto dei popoli
a disporre di se stessi sotto l'egida della Societ� delle nazioni (Sdn). La
regola stabilita allora per i popoli liberati dalla dominazione ottomana
mirava a concedere loro, a termine, la sovranit�. Il popolo presente in
Palestina nel 1919 era composito, come la maggior parte dei popoli. Oggi
questo popolo � rappresentato dall'Autorit� palestinese.
Nel parere dato riguardo allo statuto del sud-ovest africano, la Corte
internazionale di giustizia ha ricordato come il regime dei mandati non
implicasse n� cessione di territorio, n� trasferimento di sovranit� al
mandatario (2). Il titolo restava potenzialmente nelle mani del popolo.
L'esercizio ne era solo differito. Al tempo stesso, veniva garantito.
Malgrado l'ostilit� dei nove decimi della popolazione palestinese al
programma sionista, la Sdn integrava la dichiarazione Balfour nel testo del
mandato sulla Palestina, affidato alla Gran Bretagna, aprendo cos? una
contraddizione con il patto fondatore della Societ� delle nazioni stessa.
Ciononostante, non vi fu il trasferimento a un' altra entit� del titolo
appartenente al popolo palestinese.
L'istituzione del focolare nazionale per il popolo ebraico fu accompagnata
dalla promessa di istituzioni di libero governo e di salvaguardia dei
diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti. Non ci fu la
trasformazione dell'intera Palestina nel focolare nazionale ebraico.
Quest'ultimo restava "sotto il controllo dell'amministrazione mandataria".
Non c'era quindi il germe di uno stato ebraico, e neppure di due stati, ma
soltanto disordine, poich� il libero governo poteva andare a vantaggio di
una popolazione modificata fino al punto di ribaltarne la maggioranza.
Di fatto, questo mandato che, applicato alla luce dei principi della Sdn,
doveva promuovere i diritti del popolo palestinese, apriva la porta alla
promozione degli interessi di un'altra collettivit�. Dal punto di vista del
diritto, tuttavia, non risulta nulla in questo testo che annulli il titolo
potenziale del popolo palestinese alla sovranit� sulla propria terra. Il
colonialismo europeo, rivestito delle virt� internazionali di un mandato, fu
raddoppiato dal colonialismo sionista (3).
Argomenti contraddittori Da quel momento, l'emancipazione del popolo fu
intralciata da un duplice ostacolo: la presenza del mandatario e l'emergere
del focolare nazionale ebraico. E tuttavia questa emancipazione non fu
annullata. N� la Sdn, n� il governo britannico mandatario potevano
costringere il popolo palestinese a rinunciare alla sua autodeterminazione.
Le autorizzazioni all'immigrazione ebraica potevano avere effetto solo nel
campo del diritto privato.
L'Assemblea generale delle Nazioni unite fu investita della questione nel
1947. Ci? che la Sdn e il mandatario britannico non avevano potuto compiere,
privare i palestinesi del loro titolo potenziale di sovranit� sul loro
territorio, l'Assemblea generale delle Nazioni unite sarebbe stata in grado
di farlo? E' generalmente ammesso che lo fece parzialmente con la
risoluzione 181 del 29 novembre 1947, che "raccomanda" la divisione della
Palestina in due stati, uno ebraico, l'altro arabo.
Argomenti contraddittori furono allora usati riguardo alla validit� di
questo testo, poich� alcuni stati contestarono la competenza in proposito
dell'Assemblea generale. E' vero che essa "raccomanda", poich� non �
abilitata a prendere una decisione, e ancora meno a renderla obbligatoria
(4). In sostanza, l'Assemblea generale annuncia un piano di divisione.
Ma i destinatari (il governo britannico e tutti gli stati) non hanno la
competenza per metterlo in atto. Le Nazioni unite, non pi� della Sdn, non
hanno competenza su alcun territorio. La loro azione deve garantire
l'integrit� territoriale degli stati gi� esistenti e il diritto dei popoli a
disporre di loro stessi. Il governo mandatario non aveva competenze sulla
sovranit�, e neppure gli altri stati l'avevano.
La logica giuridica inciampa qui sull'assenza di accordo del popolo.
L'Assemblea generale poteva raccomandare a chi voleva un piano di divisione.
Ma il piano poteva essere convalidato solo dal vero titolare della
sovranit�. La raccomandazione non � priva di validit�. Ci? che invece non �
valido � il ragionamento attraverso il quale la si vorrebbe trasformare in
una norma obiettiva, obbligatoria per tutti. Israele ha riconosciuto
formalmente la raccomandazione, poich� rappresent? l'atto di nascita dello
stato ma, riferendosi ai propri diritti storici e naturali su questa terra,
ha cercato sempre il fondamento dei propri diritti altrove, tranne che nel
testo del 1947, e in seguito ha mostrato in tutti i modi possibili la sua
non-accettazione del piano di divisione. Gli stati arabi e il popolo
palestinese lo respinsero violentemente, anche se oggi, avendo dovuto
constatare le pretese espansive di Israele, l'invocano come base per i
negoziati di pace. Quanto all'Assemblea generale, il suo atteggiamento �
consistito nell'amputare il quadro territoriale del diritto
all'autodeterminazione dei palestinesi. Questo aspetto l'ha collegata alla
logica colonialista, tutt'altro che espulsa dalla carta delle Nazioni unite.
Cosi' questa semplice raccomandazione, non coercitiva dal punto di vista
delle categorie formali, coinvolgeva un oggetto che non cadeva espressamente
nell'ambito di potere dell'Assemblea generale e neppure degli stati membri,
e oltre a tutto era impregnata di una logica legata a un periodo coloniale
ormai al tramonto.
A partire dal 1960, il colonialismo viene condannato, il diritto dei popoli
a disporre di se stessi assume un valore normativo, cos? come la proibizione
di modificare i territori dei popoli non ancora emancipati, prima della
proclamazione della loro indipendenza. Si tratta di norme di diritto
imperativo generale, categoria posta al di sopra di tutte le altre
(convenzione di Vienna del 29 maggio 1969). Con la nozione di diritto
imperativo generale (jus cogens) il diritto internazionale viene strutturato
imponendo una gerarchia delle regole, designando norme a cui nessuna altra
regola pu? derogare. "Se emerge una nuova norma imperativa del diritto
internazionale, qualsiasi trattato esistente in conflitto con questa viene
annullato e ha fine" (articolo 64 della Convenzione di Vienna).
Cos?, la nuova norma pu? avere valore retroattivo. Applicata al diritto dei
popoli a disporre di se stessi e all'integrit� del loro territorio
nazionale, permette di annullare atti giuridici anteriori, poich� i principi
appena proclamati non lasciano pi� sussistere un diritto che li contrasta.
Applicati alla risoluzione 181, ne paralizzano gli effetti condizionati
all'approvazione del popolo interessato. La stessa logica porta ad
interrogarsi sulla validit� dell'adesione di Israele alla Carta delle
nazioni unite. Questa adesione � un trattato approvato senza prendere in
considerazione il diritto del popolo palestinese. E' entrato nel campo
dell'articolo 64, a partire dal momento in cui (1960) il diritto dei popoli
ha acquisito un valore imperativo.
Rifiutando le approssimazioni degli ultimi decenni, arriviamo cos? alla
conclusione che, dal punto di vista del diritto internazionale, la validit�
della creazione d'Israele all'interno delle frontiere stabilite dalla
risoluzione 181 dipende ancora dall'acquiescenza dei rappresentanti del
popolo palestinese, detentori di un diritto inalienabile. Tuttavia, questi
ultimi non dispongono di una libera determinazione illimitata. Il concetto
di "effettivit�" obbliga a integrare giuridicamente le conseguenze di un
certo numero di situazioni di fatto, tra cui figurano i cinquant'anni di
storia di Israele. Ma soprattutto, una volta dati alcuni segni di
acquiescenza, non � pi� possibile esprimere una volont� contraria ad essi.
Di conseguenza, la competenza dei palestinesi dipende dalle posizioni prese,
anch'esse unilateralmente, sulla risoluzione 181 (5).
Per il momento, nondimeno, la sovranit� non � stata formalmente trasferita e
nessun atto unilaterale di chicchessia pu? sostituire questo atto. Il
trasferimento necessita di uno scambio di assensi, in un trattato siglato
dal sigillo della buona fede. Il malessere profondo e percettibile della
societ� israeliana svela l'intuizione di questo popolo che la sua origine,
anche come stato, non � stata convalidata. Bisogna quindi insistere sulle
condizioni di una chiarificazione rispetto al diritto internazionale e,
rovesciando la problematica, ricordare ad Israele che � in una posizione di
postulante. E' la sola via d'uscita (quella cio� che corrisponde a rendere
realmente certo il diritto internazionale) dalla spirale di fallimento nella
quale affondano i negoziati di pace. Gli israeliani devono sacrificare
l'orgoglio teocratico che li spinge a credere che quella terra sarebbe stata
data loro da Dio.
E' attraverso l'accettazione di questa normalizzazione che aiuteranno i
palestinesi a fare barriera alla crescita al loro interno dell'estremismo e
del fondamentalismo.



Inimmaginabile che sia potuta accadere una cosa del genere!




note:

* Professore all'Universit� Paris-VII- Denis Diderot.

(1) La tesi qui sostenuta � stata oggetto di un'analisi pi� completa nella
rivista Confluences M�diterran�e, L'Harmattan, Parigi, N.26, estate 1998.

(2) Statuto internazionale del sud-ovest africano, Corte internazionale di
giustizia, parere consultivo 2 luglio 1950, pp.
132 e 144.

(3) Maxime Rodinson, "Israel, fait colonial", Les Temps modernes, Parigi,
1967.

(4) Il carattere coercitivo delle risoluzioni dell'Assemblea generale �
stato contestato, in particolare in occasione dei dibattiti sul nuovo ordine
economico internazionale. Cfr.: Charles Rousseau, Droit international
public, Sirey, 1970, p.435 e seguenti; per un'analisi delle diverse tesi
esistenti, Nguyen Dinh, Patrick Daillier e Alain Pellet, Droit international
public, LGDJ, Parigi, 1994, p.361 e seguenti.

(5) Dichiarazione di Yasser Arafat al Parlamento europeo di Strasburgo del
13 settembre 1988 e paragrafo 7 della Dichiarazione d'indipendenza dello
stato di Palestina, 15 novembre 1988.



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