Invio per conoscenza il comunicato stampa del Comitato Associazioni di Tutela della Regione Marche dove si ribadisce il concetto che, secondo la normativa vigente, i  soggetti con handicap grave e anziani non autosufficienti devono contribuire al costo di assistenza SOLO con i propiri redditi.

Si invitano gli enti locali ad adeguarsi alla normativa dato che ogni comportamento diverso da parte degli enti erogatori del servizio si confiura come comportamento  in contrasto con le norme vigenti.

Maria Pia Trevisani Bruni
Vicepresidente Comitato Ospiti e Parenti RSA via Gleno - Bergamo 




C.A.T. Comitato Associazioni di Tutela                 
        
Associazioni aderenti:
Aism Regionale
Alzheimer Marche
Anffas Jesi
Anglat Marche
Angsa Marche
Ass. Free Woman
Ass. La Crisalide
Ass. La Meridiana
Ass. Libera Mente
Ass. Paraplegici Marche Centro H
Gruppo Solidarietà
Tribunale della salute Ancona Uildm Ancona
 
Comunicato stampa
La Regione Marche conferma che per soggetti con handicap grave e anziani non autosufficienti la contribuzione al costo dei servizi socio assistenziali deve tener conto del solo reddito del richiedente la prestazione e non del nucleo familiare.
A seguito della interrogazione dei consiglieri Binci (Verdi) e Altomeni (Rifondazione Comunista) nella quale si chiedeva alla giunta regionale quale atti volesse assumere al fine di far rispettare nel territorio regionale la normativa vigente riguardante la partecipazione degli utenti al costo dei servizi socio assistenziali, l’assessore ai servizi sociali della regione Marche Marco Amagliani ha specificato che la regione Marche ha più volte ribadito che il calcolo del reddito vada effettuato in modo individuale, e non del nucleo familiare, per i soggetti portatori di disabilità grave e per gli ultra sessantacinquenni non autosufficienti. Inoltre, anche per quanto riguarda la compartecipazione dei familiari, si é precisato che, in base all’articolo 433 del codice civile, questa deve essere chiesta solo dall’interessato e non direttamente dall’ente erogante il servizio. Amagliani ha inoltre ricordato che la legislazione regionale prevede che al soggetto istituzionalizzato deve comunque essere garantita la disponibilità personale di una somma pari al 60 % di una pensione sociale, e comunque non meno di lire 250.000 (anno 1988). Ha concluso la risposta affermando che “Ogni comportamento diverso da parte degli enti erogatori del servizio si configura come comportamento in contrasto con le norme vigenti”.
Le affermazioni dell'assessore ai servizi sociali sono molto importanti perché ribadiscono che secondo la normativa vigente soggetti con handicap grave e anziani non autosufficienti devono contribuire al costo dei servizi di assistenza sociale solo con i propri redditi. E' invece diffusa la prassi, da parte degli enti locali contributi ai parenti dei ricoverati (centri diurni, strutture residenziali, ecc..) , anche con minacce più o meno esplicite di esclusione dal servizio e di recupero forzoso dei presunti crediti. Gli enti avanzano conseguentemente richieste economiche ai familiari e ai parenti tenuti agli alimenti per cifre che nei servizi residenziali che ospitano anziani non autosufficienti possono arrivare anche a 1500-1800 euro al mese. Si ricorda che da dati forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, “nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la "cura" di un componente affetto da una malattia cronica”.
Si invitano pertanto gli enti locali ad adeguarsi alla normativa ricordando che come ribadito dalla regione Marche ogni comportamento diverso da parte degli enti erogatori del servizio si configura come comportamento in contrasto con le norme vigenti.
Comitato associazioni tutela

 
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