----- Forwarded message from "Avv.Stefano Aterno" <s.aterno<at>studioaterno.it> -----
Gli utenti non possono essere profilati senza specifica e precisa richiesta di consenso. Fermo restanto l'obbligo dell'informativa ex art. 13 cod privacy, in assenza di consenso alla profilazione come "consumer", i dati sulle abitudini di navigazione possono essere trattati in forma aggregata. Saluti Stefano Aterno Avvocato Cassazionista certificato ISO 27001 Lead auditor via Tibullo 11 Roma www.studioaterno.it ----- End forwarded message ----- -- On Mon, Jul 07, 2014 at 03:11:53PM +0200, Piero Cavina wrote: > Il 06 luglio 2014 13:44, avv. Stefano Aterno > <s.aterno<at>studioaterno.it> ha scritto: > > Possiamo dire che per legge è fatto divieto di conservare tutto ciò che è > > considerato "contenuto di comunicazione". Il Garante, in un'occasione, in > > anni fa fece multe molto salate. > > > > Correggetemi se sbaglio, ma dalla quantità di traffico e tipologia di > connessioni dovrebbe essere possibile classificare un utenza tra > "normale navigatore", "grande scaricatore", "frequentatore di > darknet", ecc., senza conservare alcun dettaglio. A questo punto mi > chiedo se una simile profilazione sia compatibile con la legge sulla > privacy. > > > -- > Ciao, > P. ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
