----- Forwarded message from "Avv.Stefano Aterno" <s.aterno<at>studioaterno.it> 
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Gli utenti non possono essere profilati senza specifica e precisa richiesta di 
consenso.
Fermo restanto l'obbligo dell'informativa ex art. 13 cod privacy, in assenza di 
consenso alla profilazione come "consumer", i dati sulle abitudini di 
navigazione possono essere trattati in forma aggregata.
Saluti

Stefano Aterno
Avvocato

Cassazionista
certificato ISO 27001
Lead auditor

via Tibullo 11
Roma
www.studioaterno.it

----- End forwarded message -----

-- On Mon, Jul 07, 2014 at 03:11:53PM +0200, Piero Cavina wrote:

> Il 06 luglio 2014 13:44, avv. Stefano Aterno
> <s.aterno<at>studioaterno.it> ha scritto:
> > Possiamo dire che per legge è fatto divieto di conservare tutto ciò che è 
> > considerato "contenuto di comunicazione". Il Garante, in un'occasione, in 
> > anni fa fece multe molto salate.
> >
> 
> Correggetemi se sbaglio, ma dalla quantità di traffico e tipologia di
> connessioni dovrebbe essere possibile classificare un utenza tra
> "normale navigatore", "grande scaricatore", "frequentatore di
> darknet", ecc., senza conservare alcun dettaglio. A questo punto mi
> chiedo se una simile profilazione sia compatibile con la legge sulla
> privacy.
> 
> 
> -- 
> Ciao,
>  P.
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