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Referendum on line: Garante Privacy, servono più garanzie
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*Referendum on line: Garante Privacy, servono più garanzie*

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso al Ministero per
l’innovazione tecnologica il parere
<https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9760791> sullo schema di
dpcm che fissa le regole della piattaforma per la raccolta delle firme per
referendum e progetti di legge.

L’Autorità ritiene che siano troppi i profili critici emersi dall’esame di
un provvedimento che incide su istituti di democrazia diretta
costituzionalmente garantiti, quali appunto i referendum.
Il testo sottoposto all’Autorità risulta infatti attualmente privo di
adeguate tutele per il pieno rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali dei cittadini.

La piattaforma per la raccolta delle firme è una infrastruttura complessa,
composta da un’area pubblica (che consente la consultazione delle proposte
referendarie e delle proposte di legge popolare) e da un’area privata, a
cui possono accedere il personale dell’ufficio centrale per il referendum
presso la Cassazione, i promotori e i cittadini che intendono sottoscrivere
le proposte.

Secondo la Costituzione e la legge sul referendum il trattamento dei dati
dei sottoscrittori compete ad alcuni soggetti (promotori, partiti politici,
ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione, Camera alla quale
viene presentata la proposta di legge) ai quali l’ordinamento conferisce
funzioni delicate e costituzionalmente garantite (raccolta dei dati
personali dei sottoscrittori, verifica della loro iscrizione nelle liste
elettorali, deposito delle firme autenticate etc.).

Il Dpcm contempla invece l’intervento di ulteriori soggetti: il gestore
della piattaforma, ossia una persona giuridica individuata dalla Presidenza
del Consiglio, per ora del tutto indeterminata, e la Presidenza del
Consiglio stessa, chiamata a realizzare la piattaforma e, seppure solo fino
all’attivazione delle utenze dell’Ufficio centrale per il referendum,
a inserire i dati dei cittadini che sottoscrivono il referendum e abilitare
l’accesso dei promotori. Al gestore della piattaforma, inoltre, è demandato
l’intero sviluppo tecnologico dell’infrastruttura, i cui profili tecnici
saranno contenuti in un manuale operativo (redatto dallo stesso gestore),
che non verrà sottoposto all’esame del Garante e del Ministero della
Giustizia.

Tale rinvio al manuale operativo - da predisporsi da parte di un soggetto
non ancora identificato e senza il coinvolgimento del Garante ai fini della
valutazione di una serie di aspetti che avrebbero dovuto essere
disciplinati nel Dpcm - è incompatibile con la lettera e lo spirito della
legge e non offre adeguate garanzie di protezione dei dati personali
riguardo a profili essenziali del funzionamento della piattaforma.

Giova ricordare, che i dati dei sottoscrittori di una proposta di
referendum o di un progetto di legge rientrano nell’ambito delle
particolari categorie di dati per i quali il Regolamento europeo prevede
rigorose tutele a garanzia della loro riservatezza. Essi rivelano infatti,
oltre al dato sulla partecipazione alla consultazione referendaria, le
opinioni o la posizione politica del sottoscrittore.

Il Garante, quindi, poiché lo schema di dpcm necessita di una profonda
revisione del testo, non ha potuto esprimere parere favorevole e ha
indicato al Ministero una dettagliata serie di condizioni e osservazioni
alle quali attenersi, al fine di scongiurare il rischio che si verifichino
trattamenti non conformi di dati.

*Roma, 12 aprile 2022*


Un caro saluto

Mauro Alovisio
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