Buonasera Stefano,

dalla decisione (peraltro pubblicata da NOYB sul proprio sito web e non
dall'autorità di protezione dati austriaca, cfr.
https://noyb.eu/sites/default/files/2025-10/Microsoft_Education_365_Bescheid_bk.pdf)
emerge che il reclamo è stato presentato nei confronti di Microsoft
Corporation (oltre che nei confronti dell'istituto scolastico, della
direzione distrettuale scolastica e del Ministero dell'istruzione
austriaco).

L'autorità di controllo austriaca ha considerato Microsoft Corporation
titolare del trattamento in quanto la società statunitense sviluppa e
lancia i prodotti Microsoft nell'area SEE.

Nel caso di specie, dunque, non trova affatto applicazione l'art. 56, par.
2, del GDPR da te citato, che è norma derogatoria, in ipotesi eccezionali,
del meccanismo del one-stop-shop, bensì l'art. 3, par. 2, lett. a), del
GDPR che determina la sussistenza della giurisdizione europea sulla base
del principio del targeting, segnatamente la giurisdizione è ancorata
all'offerta di un prodotto o di un servizio ad interessati che si trovano
nell'Unione da parte di un titolare non stabilito nella UE.

In tale ipotesi, la competenza a decidere, ai sensi dell'art. 58 del GDPR,
non è ravvisabile in capo all'autorità di controllo capofila (che sarebbe
stata la Data Protection Commission irlandese se il titolare fosse stato
individuato in Microsoft Ireland Operations Ltd., stabilimento europeo di
Microsoft Corporation) bensì in capo a ciascuna autorità di controllo
nazionale (nella fattispecie in esame, la DSB austriaca).

Il caso è interessante non per i soprariportati profili procedurali (per
nulla innovativi) ma semmai per la parte relativa alla individuazione della
titolarità del trattamento in capo alla US-based company invece che nella
società stabilità in Irlanda (invero, una parte non particolarmente
motivata).

Un caro saluto a tutt*,
Monica



Il giorno gio 23 ott 2025 alle ore 21:17 Stefano Quintarelli via nexa <
[email protected]> ha scritto:

>
>
> https://cybernews.com/privacy/microsoft-may-not-track-school-children-austrian-dpa-says/
>
> art. 56 comma 2: . In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo
> è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali
> violazioni del presente regolamento se l'oggetto riguarda unicamente uno
> stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli
> interessati unicamente nel suo Stato membro.
>
> i trattamenti erano solo austriaci e quindi hanno agito.
>
> e' un precedente interessante
>
> --
> You can reach me on Signal: @quinta.01 (no Whatsapp, no Telegram)
>
>

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