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CAMERA DEI DEPUTATI

Frontespizio            Relazione               Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MIGLIORE, DI SALVO, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI, FRANCO BORDO, COSTANTINO, 
DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, 
KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, 
PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, 
QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, SCOTTO, ZAN, ZARATTI
Istituzione del reddito minimo garantito
Presentata il 14 ottobre 2013

      

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è il frutto di un lavoro 
importante e impegnativo realizzato dalla società civile. 
      Essa è stata discussa in decine e decine di assemblee pubbliche e ha 
trovato il consenso di oltre 50.000 elettori e di oltre 170 tra associazioni, 
comitati e forze politiche. Si tratta di una proposta di legge d'iniziativa 
popolare che, per la presentazione non tempestiva delle sottoscrizioni 
raccolte, non ha assunto tale veste formale in Parlamento e che i deputati e le 
deputate di Sinistra Ecologia Libertà (SEL) condividono. 
      Con questo atto vogliamo quindi valorizzare l'importante lavoro di molte 
associazioni e cittadini, vogliamo seguire la Costituzione – la via maestra – 
che richiede il rafforzamento del contributo della società civile e vogliamo 
rappresentare l'impegno di SEL a favore del reddito minimo garantito. In sede 
parlamentare, in occasione della discussione sulle comunicazioni del Presidente 
del Consiglio dei ministri in merito alla riunione ordinaria del Consiglio 
dell'Unione europea del 27 e 28 giugno 2013, abbiamo presentato una risoluzione 
che chiedeva al Governo di proporre l'introduzione di un sistema continentale 
di reddito minimo garantito cofinanziato dagli Stati europei, ricordando che il 
21 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul «reddito 
minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva 
in Europa». 
      Siamo convinti che, in attuazione della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea (Carta di Nizza), il reddito minimo sia un diritto sociale 
fondamentale, destinato a fungere da strumento di protezione della dignità 
della persona e della sua «possibilità di partecipare pienamente alla vita 
sociale, culturale e politica». 
      Vi è fin troppo nota per doverla ricordare in questa sede la condizione 
di profonda crisi in cui tuttora versa la società italiana. Gli ultimi 
rilevamenti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ci hanno restituito 
ancora una volta un'immagine drammatica: sono 2,8 milioni i lavoratori precari, 
la disoccupazione è prossima ormai alla soglia inaudita del 12 per cento, con 
punte che sfiorano il 40 per cento tra i più giovani, tra i disoccupati solo 
uno su quattro riesce a trovare un lavoro, sempre più spesso precario, entro un 
anno (dati della Banca d'Italia, novembre 2011). I furti dei generi di prima 
necessità nei supermercati sono aumentati del 7,8 per cento (dato tratto dal 
«Barometro dei furti nella vendita al dettaglio» a cura del Centre for Retail 
Research, ottobre 2011). Si aggiungano a tutto questo l'emergere di continui 
scandali nella gestione delle risorse pubbliche (ammonta a 60 miliardi ogni 
anno il costo della corruzione, secondo la Corte dei conti), e la perdurante 
incapacità dei poteri pubblici di agire in modo convincente sul fronte 
dell'evasione fiscale (l'Agenzia delle entrate stima l'evasione fiscale in 
misura pari a 120 miliardi di euro annui). Il mix esplosivo tra crisi economica 
e impoverimento di massa da un lato, e corruzione e ingiustizie sociali 
dall'altro, rende sempre meno differibile l'avvio di un'operazione di 
importante redistribuzione delle risorse. 
      La presente proposta di legge, istitutiva del reddito minimo garantito, 
si propone di porre un argine alla spirale di declino che sta avviluppando il 
Paese in modo sempre più grave. La proposta di legge, modellata sugli schemi di 
tutela del reddito presenti nella maggior parte dei Paesi europei e rispettosa 
delle indicazioni in materia del Parlamento europeo, prevede un sostegno ai 
soggetti disoccupati, precariamente occupati o in cerca di prima occupazione 
pari a 600 euro mensili, oltre integrazioni in beni e servizi a carico delle 
regioni. Il beneficiario del reddito minimo garantito è tenuto ad accettare 
eventuali proposte di impiego, purché le stesse siano effettivamente 
compatibili con la carriera lavorativa pregressa del soggetto e con le 
competenze, formali o informali, in suo possesso. Sono infine previste deleghe 
al Governo per la fissazione di un salario minimo orario e per il riordino 
degli ammortizzatori sociali e della spesa assistenziale in genere, allo scopo 
di rendere l'insieme del welfare italiano coerente con la nuova misura di 
garanzia dei minimi vitali. 
      I proponenti auspicano che da tale iniziativa possa finalmente scaturire 
per l'Italia una riforma da lungo attesa, adatta a fornire tutela al cittadino 
nell'epoca della crisi e della cosiddetta «produzione flessibile». Da troppo 
tempo il nostro Paese attende che vengano corrette le drammatiche carenze di un 
sistema di protezione sociale incapace di offrire protezioni adeguate ai 
soggetti più esposti ai rischi di esclusione sociale: giovani, donne e 
lavoratori precari primi fra tutti. 
      La Commissione europea ci esorta da anni a combattere quella che 
definisce la «segmentazione» del nostro mercato del lavoro e ci chiede di 
adottare in particolare misure in favore del precariato e dei giovani, nonché 
di adottare forme inclusive e universali di indennità di disoccupazione, oltre 
che efficienti misure di sostegno al reddito. Risale addirittura al 1992 la 
prima raccomandazione in questo senso, con la quale veniva chiesto all'Italia 
di adottare misure di garanzia a partire dal reddito minimo come elemento 
qualificante del modello sociale europeo. Il Parlamento europeo ha adottato 
nell'ottobre del 2010 a larghissima maggioranza una risoluzione dai toni ancora 
più netti. È noto che in numerosi Stati europei quando si perde il posto di 
lavoro si ha la possibilità di accedere ad un sussidio di disoccupazione (in 
Italia solo il 17,2 per cento di disoccupati riesce a farlo, contro il 94,7 per 
cento dell'Olanda o il 91,8 per cento del Belgio o il 70,9 per cento della 
Francia o l'80 per cento della Germania) e sappiamo anche che quando questo 
tipo di misura termina si può ancora avere un sostegno economico quale il 
reddito minimo garantito. E non si tratta di sostegni simbolici perché 
l'ammontare medio è pari a circa 600 euro al mese in Belgio, a circa 700 euro 
in Austria e altrettanti in Irlanda, senza poi menzionare i livelli di tutela 
offerti dagli ordinamenti scandinavi. È noto poi che oltre al sostegno 
finanziario i nostri concittadini europei in stato di bisogno possono contare 
sull'accesso alla casa, ai trasporti, alla cultura o alle misure di supporto 
per la famiglia o per i figli. 
      La proposta di legge prende le mosse dalla legge della regione Lazio 20 
marzo 2009, n. 4, che, seppure solo in via sperimentale, ha introdotto nella 
regione una misura di reddito garantito dalle caratteristiche fortemente 
innovative, che molti osservatori hanno salutato con entusiasmo come possibile 
momento di svolta per le politiche sociali del nostro Paese. 
      Sulla base di quanto previsto nella citata legge regionale e in accordo 
con le migliori prassi in vigore nei Paesi europei, l'erogazione ha carattere 
individuale (e non familiare, come molte prestazioni assistenziali del nostro 
welfare) ed è destinata non soltanto ai soggetti irrevocabilmente esclusi dal 
mercato del lavoro, ma anche ai soggetti in cerca di prima occupazione o ai 
lavoratori precariamente occupati o a basso reddito. Le trasformazioni sociali 
degli ultimi decenni hanno infatti ridimensionato il ruolo del lavoro e della 
famiglia, baluardi un tempo, rispettivamente, dei diritti di cittadinanza e 
dell'inclusione sociale in caso di bisogno, e tale mutata condizione rende 
indispensabile una revisione critica di alcune impostazioni tradizionali della 
nostra politica assistenziale. 
      Il carattere individuale dell'erogazione non impedisce un'interferenza 
con il reddito familiare. Infatti se più sono gli aventi diritto all'interno 
della famiglia (articolo 3, comma 4) l'erogazione individuale decresce (e 
quella complessivamente a disposizione della famiglia aumenta) secondo delle 
scale di equivalenza comunemente utilizzate dall'ISTAT per calcolare gli indici 
di povertà e dunque la situazione di bisogno degli individui. 
      L'ammontare in termini monetari per un beneficiario singolo è pari a 600 
euro mensili: detta previsione rispetta l'indicazione del Parlamento europeo 
che ha raccomandato agli Stati membri di prevedere schemi di reddito minimo in 
misura almeno pari al 60 per cento del reddito mediano. Oltre all'allocazione 
fissa versata mensilmente la legge prevede di destinare agli aventi diritto – 
con modalità da stabilire con un regolamento di attuazione – un contributo 
economico per fronteggiare spese impreviste. L'accesso al cosiddetto reddito 
indiretto e alle prestazioni del welfare locale è regolamentato dall'articolo 5 
che mira ad ottenere – con l'introduzione della nuova misura – una complessiva 
riorganizzazione del sistema di tutele multilivello. La Conferenza unificata è 
la sede istituzionale individuata per la discussione e la realizzazione di un 
simile obiettivo. La razionalizzazione del sistema della spesa sociale è un 
fine perseguito anche dall'articolo 9 che delega il Governo al riordinamento 
delle principali prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, in modo da 
renderle coerenti con l'istituzione del reddito minimo garantito. 
      La gestione della misura è stata demandata sul piano amministrativo ai 
centri per l'impiego, seguendo in ciò la buona prassi avviata dalla regione 
Lazio nell'esperienza sopra menzionata. I centri per l'impiego hanno la 
dimensione territoriale ottimale e gli strumenti operativi adeguati per situare 
l'erogazione del beneficio in una più vasta strategia d'intervento ed 
eventualmente per propiziare l'attivazione del beneficiario con adeguate 
proposte di tipo lavorativo o formativo. Si stima inoltre che la misura in 
discussione non sia rivolta in via esclusiva a soggetti definitivamente esclusi 
dal mondo del lavoro. La procedura amministrativa è strutturata secondo criteri 
di speditezza, semplificazione e buon andamento; è stabilito che la domanda 
possa essere presentata anche on line e si postula la rapida capacità del 
sistema di registrare mutazioni della situazione di fatto del beneficiario che 
possano comportare di volta in volta un diverso atteggiarsi del diritto al 
reddito garantito. 
      La previsione di obblighi più o meno stringenti di attivazione da parte 
del beneficiario è un punto particolarmente sensibile in qualsiasi legislazione 
in tema di reddito minimo. Una subordinazione troppo netta del beneficiario 
alle indicazioni e ai desiderata dell'ente erogatore della misura rischia 
infatti di porsi in frontale contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla 
legge. Va scongiurata la formazione di un mercato del lavoro destinato a 
soggetti di «serie B», indirizzati verso impieghi di scarsa qualità, dietro 
minaccia più o meno esplicita di essere privati di ogni residuo sostegno. Le 
esperienze in Italia dei lavoratori socialmente utili negli anni novanta, così 
come quelle del cosiddetto workfare in alcuni Paesi europei hanno dato pessima 
prova di sé e sono decisamente da non replicare. L'articolo 7, comma 5, indica 
dunque a tale riguardo un punto di equilibrio tra contrapposte esigenze, 
stabilendo che non opera la decadenza dal beneficio nella ipotesi di non 
congruità della proposta di impiego eventualmente offerta, ove la stessa non 
tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, 
della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento 
delle competenze formali e informali in suo possesso certificate dal centro per 
l'impiego territorialmente competente attraverso l'erogazione di un bilancio di 
competenze. La logica del provvedimento è in definitiva quella di imporre un 
obbligo di qualità delle proposte di attivazione formulate dai centri per 
l'impiego. 
      Completano la proposta di legge, come già accennato, gli articoli 9, 10 e 
11 in materia di salario minimo orario, di riordinamento della spesa 
assistenziale e di riforma degli ammortizzatori sociali. Ci si propone così di 
garantire un'adeguata coerenza ai livelli di reddito nei vari momenti della 
vita lavorativa della persona, con un'appropriata modulazione delle forme di 
protezione nei casi di disoccupazione di breve o di lunga durata.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del reddito minimo garantito).
      1. Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito 
dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai 
princìpi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, è istituito il 
reddito minimo garantito.
      2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di contrastare la marginalità, 
di garantire la dignità della persona e di favorire la cittadinanza, attraverso 
l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori 
precariamente occupati, quale misura di contrasto della disuguaglianza e 
dell'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche 
finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti 
maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del 
lavoro.
      3. Le prestazioni del reddito minimo garantito costituiscono livelli 
essenziali concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti in tutto 
il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), 
della Costituzione.
      4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, è emanato il relativo regolamento di attuazione ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.
(Definizioni).
      1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

          a) «reddito minimo garantito»: l'insieme di forme reddituali dirette e

indirette che mirano ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa; le forme 
reddituali dirette consistono nell'erogazione di somme di denaro, quelle 
indirette nell'erogazione di beni e di servizi in forma gratuita o agevolata da 
parte dello Stato e di enti territoriali, enti pubblici e privati convenzionati;
          b) «centri per l'impiego»: le strutture previste dal decreto 
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

          c) «nucleo familiare»: l'insieme delle persone che dividono una 
medesima abitazione e che, indipendentemente dalla composizione anagrafica, 
hanno una relazione di coniugio o di tipo genitoriale;

          d) «lavoratori autonomi»: i lavoratori che prestano attività 
lavorativa senza vincoli di subordinazione e che sono titolari di partita IVA;

          e) «lavoratori a tempo parziale»: i lavoratori che prestano attività 
di lavoro subordinato con un orario di lavoro inferiore a quello normale 
individuato all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e 
successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai 
contratti collettivi.

Art. 3.
(Reddito minimo garantito).
      1. Il reddito minimo garantito, in relazione alla sua forma reddituale 
diretta, consiste nell'erogazione di un beneficio individuale in denaro pari a 
7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, 
rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita delle 
famiglie degli impiegati e degli operai elaborati dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT).
      2. La persona ammessa a beneficiare del reddito minimo garantito riceve, 
altresì, un contributo parziale o integrale per fronteggiare le spese 
impreviste, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal

regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4. 
      3. Le somme di cui al comma 1 sono ricalcolate secondo i coefficienti di 
cui all'allegato A annesso alla presente legge, in ragione del numero dei 
componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario. 
      4. L'erogazione in denaro del reddito minimo garantito per ogni nucleo 
familiare è pari alla somma di cui al comma 1, maggiorata secondo i 
coefficienti di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Il regolamento 
di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, disciplina le modalità di 
erogazione in caso di presenza di minori o di più aventi diritto all'interno 
del nucleo familiare, assicurando il principio di pari trattamento tra i 
coniugi e tra tutti gli aventi diritto. 
      5. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili dai soggetti 
beneficiari con altri trattamenti di sostegno del reddito aventi natura 
previdenziale, compresi i trattamenti di cassa integrazione guadagni, nonché 
con gli altri trattamenti assistenziali erogati dallo Stato indicati 
nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge. 
      6. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili 
né trasmissibili a terzi. 
      7. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, tenuto conto 
dei criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono attribuite 
ai centri per l'impiego. La domanda per la concessione del reddito minimo 
garantito deve essere presentata al centro per l'impiego del luogo di residenza 
del richiedente. Il centro per l'impiego acquisisce la documentazione 
necessaria e provvede nel termine di dieci giorni. In caso di mancata risposta 
la domanda si intende accolta, fatta salva la facoltà di revoca del beneficio 
in caso di adesione tardiva del provvedimento di reiezione della domanda. Il 
regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, disciplina le 
modalità di presentazione, anche telematica, delle domande e stabilisce gli 
ulteriori compiti dei centri per l'impiego.
Art. 4.
(Soggetti beneficiari e requisiti).
      1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito coloro che, al momento 
della presentazione della domanda per l'accesso alle prestazioni di cui 
all'articolo 3, sono in possesso dei seguenti requisiti:

          a) residenza nel territorio nazionale da almeno ventiquattro mesi;

          b) iscrizione ai centri per l'impiego, salvo che si tratti di 
lavoratori autonomi, di lavoratori a tempo parziale o di lavoratori che hanno 
subìto la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita 
per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4 della legge 
8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;

          c) reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell'anno 
precedente alla presentazione dell'istanza;

          d) reddito del nucleo familiare in cui il soggetto richiedente è 
inserito non superiore all'ammontare stabilito dal regolamento di attuazione di 
cui all'articolo 1, comma 4. A tale fine il regolamento prevede, comunque, un 
ragionevole bilanciamento tra il carattere individuale dell'attribuzione e i 
criteri di equità e solidarietà sociale;

          e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;

          f) non essere in possesso a livello individuale di un patrimonio 
mobiliare o immobiliare superiore a quanto stabilito dal regolamento di 
attuazione di cui all'articolo 1, comma 4. Il regolamento assicura che nella 
determinazione della soglia patrimoniale oltre la quale si perde il diritto al 
reddito minimo garantito non si tenga conto della proprietà di un immobile 
residenziale adibito ad abitazione principale del beneficiario, né degli altri 
beni mobili o immobili necessari alla soddisfazione dei bisogni primari della 
persona, indicati dall'articolo 5, comma 2.

Art. 5.
(Compiti delle regioni e degli enti locali).
      1. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite, 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le 
linee guida per il riconoscimento e per l'erogazione di prestazioni di reddito 
minimo garantito nelle forme dirette e indirette, ulteriori e aggiuntive 
rispetto a quanto previsto dall'articolo 3.
      2. Le linee guida di cui al comma 1 stabiliscono le modalità con cui:

          a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti e 
con i soggetti privati interessati, sui mezzi di trasporto pubblico locale e 
regionale su gomma, rotaia e metropolitano;

          b) favorire la fruizione di attività e di servizi di carattere 
culturale, ricreativo o sportivo;

          c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;

          d) garantire la fornitura gratuita dei libri di testo scolastici;

          e) erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo della 
locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale sul reddito dei 
soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, titolari del contratto di locazione;

          f) garantire la gratuità delle prestazioni sanitarie;

          g) erogare somme in denaro aggiuntive rispetto a quelle di cui 
all'articolo 3, tenuto conto delle particolari esigenze di protezione e di 
sostegno nei differenti contesti territoriali.

      3. Le regioni che intendono partecipare al raggiungimento degli obiettivi 
definiti nelle linee guida di cui al comma 1, di concerto con i comuni e con 
gli enti locali, stabiliscono un piano d'azione annuale e un

piano d'azione triennale, nel quale definiscono la platea dei beneficiari e il 
contenuto dei diritti da garantire che eccedono i livelli essenziali di cui 
all'articolo 3.
Art. 6.
(Durata del beneficio e obblighi del beneficiario).
      1. Il provvedimento di concessione del reddito minimo garantito ha una 
durata di dodici mesi. Alla scadenza del periodo indicato, il beneficiario che 
intende continuare a percepire il reddito minimo garantito è tenuto a 
presentare una nuova domanda al centro per l'impiego competente con le modalità 
stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4.
      2. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al centro per 
l'impiego, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui 
all'articolo 1, comma 4, ogni variazione della propria situazione reddituale, 
lavorativa, familiare o patrimoniale rilevante ai fini dell'erogazione del 
reddito minimo garantito.

Art. 7.
(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni).
      1. Nel caso in cui uno dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, 
all'atto della presentazione della domanda o nelle successive sue integrazioni, 
dichiari il falso in ordine anche a uno solo dei requisiti previsti, 
l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 è sospesa e il 
beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente 
percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali 
prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello 
nel quale ne ha indebitamente beneficiato.
      2. Il beneficiario decade dal diritto al reddito minimo garantito al 
compimento

di sessantacinque anni di età ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile. 
      3. La decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 3 opera nel caso in 
cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato o 
parasubordinato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa 
di natura autonoma e, comunque, qualora percepisca un reddito imponibile 
superiore al limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). 
      4. La decadenza opera, altresì, nel caso in cui il beneficiario rifiuti 
una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente 
competente. 
      5. La decadenza di cui al comma 4 non opera in caso di non congruità 
della proposta di impiego, qualora la stessa non tenga conto del salario 
precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità 
acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze 
formali e informali in suo possesso certificate dal centro per l'impiego 
territorialmente competente attraverso l'erogazione di un bilancio di 
competenze. 
      6. In caso di rifiuto, di sospensione o di decadenza dalle prestazioni di 
cui all'articolo 3 i centri per l'impiego rendono un provvedimento motivato da 
notificare all'interessato. Gli atti riguardanti tutte le controversie relative 
alla presente legge sono esenti da imposte, tasse e oneri comunque denominati.
Art. 8.
(Oneri derivanti dal reddito minimo garantito).
      1. Il reddito minimo garantito è erogato dall'Istituto nazione della 
previdenza sociale (INPS) a seguito di comunicazione del centro per l'impiego 
competente.
      2. Al fine di cui al comma 1 sono trasferite dal bilancio dello Stato 
all'INPS le somme necessarie, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio 
finanziario, sulla base di specifica rendicontazione.
      3. Per il finanziamento del reddito minimo garantito di cui all'articolo 
3 è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui 
confluiscono dotazioni provenienti dalla fiscalità generale.

Art. 9.
(Delega al Governo in materia di riordinamento della spesa assistenziale).
      1. Il Governo è delegato a provvedere, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, al riordinamento della disciplina delle 
prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, di cui all'allegato B annesso 
alla presente legge, secondo il seguente principio e criterio direttivo: 
assicurare la compatibilità di tali prestazioni con il reddito minimo garantito 
previsto dalla presente legge.

Art. 10.
(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali).
      1. Il Governo è delegato a riformare, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, la disciplina degli ammortizzatori 
sociali, secondo il seguente principio e criterio direttivo: introdurre un 
sussidio unico di disoccupazione, esteso a tutte le categorie di lavoratori in 
stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di 
provenienza e dall'anzianità contributiva e assicurativa.

Art. 11.
(Istituzione del salario minimo garantito).
      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta 
legge, il Governo provvede a stabilire le modalità di determinazione del 
compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una 
prestazione lavorativa, inclusi quelli di natura parasubordinata e quelli con 
contenuto formativo.
      2. Il salario base dei lavoratori dipendenti e parasubordinati non può 
essere determinato in misura tale che il reddito del lavoratore risulti 
inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del compenso orario 
minimo di cui al comma 1.

ALLEGATO A
(Articolo 3, commi 3 e 4)

Coefficienti di maggiorazione del reddito minimo garantito in ragione del 
numero di familiari a carico
Numero di componenti
Coefficiente
Beneficio erogato
1
1    
600
2
1,66
1.000
3
2,22
1.330
4
2,72
1.630
5
3,16
1.900
ALLEGATO B
(Articoli 3, comma 5, e 5, comma 1)

Prestazioni assistenziali erogate dallo Stato oggetto di riordino
Denominazione della misura
Riferimento legislativo
Assegno sociale Legge n. 335 del 1995
Pensione sociale        Articolo 26, della legge n. 153 del 1969
Assegno ai nuclei familiari numerosi    Articolo 65, della legge n. 448 del 1998
Assegno di maternità di base    Articolo 74 del testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 151 del 2001
Pensione di inabilità   Legge n. 118 del 1971
Indennità di frequenza  Legge n. 118 del 1971
Assegno di invalidità   Legge n. 118 del 1971
Pensione per i ciechi   Legge n. 66 del 1962
Pensione ai sordi       Legge n. 381 del 1970
Social card minori      Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008
Social card anziani     Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008
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