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[ da www.ansa.it /m] I REATI CONTESTATI Fanno parte dei delitti contro la personalita' dello Stato quattro dei reati contestati ai no global arrestati. Si tratta di reati gravissimi e le norme che li prevedono hanno trovato applicazione soprattutto nel periodo del terrorismo. In particolare la cospirazione politica mediante associazione, che e' uno dei delitti contestati agli arrestati, rappresenta uno dei reati associativi piu' gravi previsti dal nostro ordinamento. A punirlo e' l'articolo 305 del codice penale, che prevede che quanto tre o piu' persone si associano per commettere uno dei delitti contro la personalita' dello Stato "coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione sono puniti per cio' solo con la reclusione da cinque a 12 anni"; pene aumentate "se l'associazione tende a commettere due o piu' dei delitti" in questione. Risale al 1930 e fu introdotto per colpire le opposizioni comuniste, socialiste e anarchiche un altro dei reati di cui devono rispondere i no global. Si tratta del delitto previsto dall'articolo 270 del codice penale "Associazioni sovversive", che e' di rara applicazione. La norma punisce con la reclusione da 5 a 12 anni chiunque, nel territorio dello Stato "promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale, o comunque a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato". Gli altri delitti contro la personalita' dello Stato di cui devono rispondere i no global sono la "propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale", punita dall'articolo 272 e "l'attentato contro gli organi costituzionali", previsto dall'articolo 289. Per il primo reato, che consiste nel fare "propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o comunque per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato", e' prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il secondo e' invece punito con la reclusione non inferiore a 10 anni se si commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, al presidente della repubblica o al governo o al parlamento o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni. Reclusione da uno a cinque anni invece se il fatto ha solo lo scopo di turbare l'esercizio di queste funzioni: un caso, quest' ultimo, previsto dal comma 2 richiamato nell' ordinanza di custodia nei confronti dei no global. ___________________________________________ Rekombinant http://www.rekombinant.org