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[ da www.ansa.it /m]

I REATI CONTESTATI

Fanno parte dei delitti contro la personalita' dello Stato quattro dei reati
contestati ai no global arrestati. Si tratta di reati gravissimi e le norme
che li prevedono hanno trovato applicazione soprattutto nel periodo del
terrorismo.

In particolare la cospirazione politica mediante associazione, che e' uno
dei delitti contestati agli arrestati, rappresenta uno dei reati associativi
piu' gravi previsti dal nostro ordinamento. A punirlo e' l'articolo 305 del
codice penale, che prevede che quanto tre o piu' persone si associano per
commettere uno dei delitti contro la personalita' dello Stato "coloro che
promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione sono puniti per cio'
solo con la reclusione da cinque a 12 anni"; pene aumentate "se
l'associazione tende a commettere due o piu' dei delitti" in questione.

Risale al 1930 e fu introdotto per colpire le opposizioni comuniste,
socialiste e anarchiche un altro dei reati di cui devono rispondere i no
global. Si tratta del delitto previsto dall'articolo 270 del codice penale
"Associazioni sovversive", che e' di rara applicazione. La norma punisce con
la reclusione da 5 a 12 anni chiunque, nel territorio dello Stato "promuove,
costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire
violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a
sopprimere violentemente una classe sociale, o comunque a sovvertire
violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato".

Gli altri delitti contro la personalita' dello Stato di cui devono
rispondere i no global sono la "propaganda ed apologia sovversiva o
antinazionale", punita dall'articolo 272 e "l'attentato contro gli organi
costituzionali", previsto dall'articolo 289.

Per il primo reato, che consiste nel fare "propaganda per l'instaurazione
violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la
soppressione violenta di una classe sociale o comunque per il sovvertimento
violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato", e'
prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Il secondo e' invece punito con la reclusione non inferiore a 10 anni se si
commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, al presidente
della repubblica o al governo o al parlamento o alla Corte costituzionale o
alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni. Reclusione da uno
a cinque anni invece se il fatto ha solo lo scopo di turbare l'esercizio di
queste funzioni: un caso, quest' ultimo, previsto dal comma 2 richiamato
nell' ordinanza di custodia nei confronti dei no global.

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