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Dal sito di decoder
http://www.decoder.it/news.php?task=view&newsID=878&offset=0
rilancio qui una pagina tratta dal libro che sta scrivendo Giancarlo Mattia, l'avvocato psichedelico arrestato dallo spiritoso magistrato Fiordalisi, nel tentativo di sbaragliare il pericolo noglobal che incombe sulla civiltà.
Leggendo questa pagina comprendiamo le difficoltà del gip a metterlo in difficoltà.

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Il processo a Gesù: Ermeneutica processuale e caratterizzazione del reato politico:

Occorre tenere presente che l’estrema genericità del reato in esame, peraltro comune ai delitti di natura politica, consentiva al giudice di individuarne la sussistenza, qualora il soggetto attivo avesse messo in atto un comportamento anche solo compatibile con le tre ipotesi previste dal legislatore. In tal modo l’accusa poteva anche reprimere quei soggetti che senza aver compiuto alcun reato specifico fossero ritenuti sediziosi, sovversivi o rivoluzionari, per le loro idee o per le scelte compiute. L’imputazione, in tal modo, veniva a reprimere la persona dell’accusato e prescindeva completamente dai fatti specifici aventi una qualche rilevanza politica […] Come si evince dala formulazione appena riportata non si specificava, né in cosa dovesse consistere l’azione, in quale comportamento dovesse sfociare, quali mezzi il soggetto dovesse adoperare, né il danno o il pericolo che essa avrebbe dovuto provocare. Inoltre, potendo la predetta azione arrecare turbamento alla sicurezza del popolo romano, appare evidente che il legislatore aveva voluto contemplare un’ampia fascia di comportamenti che fossero incompatibili con la sicurezza in questione. […] L’azione che il soggetto attivo avrebbe potuto compiere rimaneva pertanto senza finalità esplicita, finalità che il legislatore non aveva voluto individuare o suggerire poiché lo scopo della norma era quello di reprimere ogni oppositore dell’impero, indipendentemente dai comportamenti specifici messi in atto. A Gesù non venne contestata la predetta ipotesi delittuosa, probabilmente perché essa rinviava ad un’azione singola, che se fosse stata ritenuta, in sede di giudizio, inidonea o insufficiente o mancante ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’accusato, avrebbe comportato l’automatica assoluzione dell’imputato. Il procuratore romano non volle pertanto rischiare di accusare Gesù per una qualche azione, individuata e individuabile. Il “rischio dell’assoluzione” dell’accusato sarebbe stato grande e l’accusa non avrebbe più potuto processarlo per il principio del “bis in idem”, che vietava un secondo giudizio a carico di un imputato, accusato per lo stesso reato. […] Evidentemente, la predicazione di Gesù era considerata pericolosa non per i suoi benefici interiori, di cui il potere non si sarebbe mai occupato, ma per la sua straordinaria forza rivoluzionaria, per la sua incidenza radicale sulla società, per la sua indubbia influenza sui comportamenti individuali, sociali e politici.


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