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Dal sito di decoder
http://www.decoder.it/news.php?task=view&newsID=878&offset=0
rilancio qui una pagina tratta dal libro che sta scrivendo Giancarlo
Mattia, l'avvocato psichedelico arrestato dallo spiritoso magistrato
Fiordalisi, nel tentativo di sbaragliare il pericolo noglobal che incombe
sulla civiltà.
Leggendo questa pagina comprendiamo le difficoltà del gip a metterlo in
difficoltà.
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Il processo a Gesù: Ermeneutica processuale e caratterizzazione del reato
politico:
Occorre tenere presente che l’estrema genericità del reato in esame,
peraltro comune ai delitti di natura politica, consentiva al giudice di
individuarne la sussistenza, qualora il soggetto attivo avesse messo in
atto un comportamento anche solo compatibile con le tre ipotesi previste
dal legislatore. In tal modo l’accusa poteva anche reprimere quei soggetti
che senza aver compiuto alcun reato specifico fossero ritenuti sediziosi,
sovversivi o rivoluzionari, per le loro idee o per le scelte compiute.
L’imputazione, in tal modo, veniva a reprimere la persona dell’accusato e
prescindeva completamente dai fatti specifici aventi una qualche rilevanza
politica […] Come si evince dala formulazione appena riportata non si
specificava, né in cosa dovesse consistere l’azione, in quale comportamento
dovesse sfociare, quali mezzi il soggetto dovesse adoperare, né il danno o
il pericolo che essa avrebbe dovuto provocare. Inoltre, potendo la predetta
azione arrecare turbamento alla sicurezza del popolo romano, appare
evidente che il legislatore aveva voluto contemplare un’ampia fascia di
comportamenti che fossero incompatibili con la sicurezza in questione. […]
L’azione che il soggetto attivo avrebbe potuto compiere rimaneva pertanto
senza finalità esplicita, finalità che il legislatore non aveva voluto
individuare o suggerire poiché lo scopo della norma era quello di reprimere
ogni oppositore dell’impero, indipendentemente dai comportamenti specifici
messi in atto. A Gesù non venne contestata la predetta ipotesi delittuosa,
probabilmente perché essa rinviava ad un’azione singola, che se fosse stata
ritenuta, in sede di giudizio, inidonea o insufficiente o mancante ai fini
dell’affermazione della responsabilità dell’accusato, avrebbe comportato
l’automatica assoluzione dell’imputato. Il procuratore romano non volle
pertanto rischiare di accusare Gesù per una qualche azione, individuata e
individuabile. Il “rischio dell’assoluzione” dell’accusato sarebbe stato
grande e l’accusa non avrebbe più potuto processarlo per il principio del
“bis in idem”, che vietava un secondo giudizio a carico di un imputato,
accusato per lo stesso reato. […] Evidentemente, la predicazione di Gesù
era considerata pericolosa non per i suoi benefici interiori, di cui il
potere non si sarebbe mai occupato, ma per la sua straordinaria forza
rivoluzionaria, per la sua incidenza radicale sulla società, per la sua
indubbia influenza sui comportamenti individuali, sociali e politici.
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