Il giorno 20/set/2013, alle ore 14.55, Dario Salerno ha scritto: > Il 18/09/2013 12:41, Davide Guerri ha scritto: >> Il Codice delle Comunicazioni vieta esplicitamente ad una PA la fornitura o >> la gestione di servizio di connettività pubblica (Art.6 del Codice delle >> Comunicazioni (**)).
infatti il nodo è lì. non si capisce quale sia il motivo per cui una PA non possa fornire connettività ai suoi cittadini. non solo se il servizio di connettività è dato ad esempio da un comune ai suoi stessi residenti, rientrerebbe a mio avviso come un "servizio pubblico locale" e se gli dai questa lettura con il referendum del 2011 (quello che si conosce come ripubblicizzazione dell'acqua, ma che riguarda tutti i servizi locali) potrebbe essere fornito dallo stesso comune. > > Ciao, > > Un mio collega ha trovato l'estratto di un questito sull'art.6 del > Codice delle comunicazioni che tratta l'argomento ProvinciaWiFi e reti > similari (Contenuto lungo): > > > Domanda: Nella locuzione “altri soggetti pubblici” di cui al comma 1, > dell’articolo 34 del Tuel (soggetti che possono partecipare ad accordi > di programma) può rientrare una società per azioni a totale > partecipazione di Comuni? perchè dovrebbe essere una spa esattamente un ente di diritto pubblico? BornAgain stelitano.da...@gmail.com Nodo su wireless comunitaria Ninux.org http://map.ninux.org/select/reggiocalbornagain/ > > > Risposta: La questione sollevata nel quesito è piuttosto complessa. Il > “pacchetto Bersani” sulle liberalizzazioni, approvato con il Dl 223/2006 > e definitivamente convertito dalla legge 248/2006 contiene una > disposizione che all’articolo 13 ha come finalità quella di impedire, > senza lasciare spazio a manovre elusive, che i soggetti, tramite i quali > la pubblica amministrazione autoproduce beni e servizi, possano operare > nel mercato e competere con i soggetti privati. In sintesi, il decreto > legge Bersani si prefigge di evitare che i flussi finanziari pubblici > possano avvantaggiare alcuni soggetti economici e alterare, > conseguentemente, la concorrenza. Tale norma prevede che le società, a > capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle > amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e > servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro > attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi > consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni > amministrative di loro competenza: – debbano operare esclusivamente con > gli enti costituenti e affidanti; – non possano svolgere prestazioni a > favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto > né con gara; – non possano partecipare ad altre società o enti. Il > Codice degli Appalti di cui al Dlgs 163/2006, all’articolo 3, afferma > che l’organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in > forma societaria: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze > di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; > b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in > modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da > altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta > al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, > di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della > metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da > altri organismi di diritto pubblico. Le circolari n. 37/E dell’8 marzo > 2007 e la 129/E, dell’agenzia delle Entrate affermano che la definizione > di organismi di diritto pubblico, dettata dal codice in materia di > appalti, non può ritenersi, in mancanza di qualsiasi indicazione > normativa al riguardo, immediatamente applicabile ai fini fiscali per la > delimitazione dell’ambito applicativo delle norme tributarie riferite ad > enti e organismi pubblici. Come risulta evidente sia la normativa, sia > la prassi ministeriale non sono ancora molto chiare sulla reale > “definizione” di società private a partecipazione pubblica. Chi scrive > ritiene che allo stato attuale una società per azioni che ha quindi > precisi obblighi di legge previsti dalle norme civilistiche e fiscali e > come tale presenta differenze di carattere sostanziale rispetto a un > ente pubblico, anche se partecipata interamente da quest’ultimo, non può > essere equiparata agli “altri soggetti pubblici” così come disposto > dall’articolo 34, comma 1, del Tuel. (B.C. e F.C.) > > -- > Dario Salerno > Phone: +39 328 6915833 > Skype: terribilywrong > _______________________________________________ > Wireless mailing list > Wireless@ml.ninux.org > http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/wireless
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