The Palestinian Return Centre
Comunicato Stampa del Centro Palestinese per il Ritorno



Il CPR denuncia la legttimitazione dell'apartheid nell' Accordo di Ginevra

Il Centro Palestinese per il Ritorno (PRC), Londra, condanna senza mezzi
termini la proposta dell'Accordo di Ginevra tra Israele e l'Organizzazione
per la Liberazione della Palestina, per il raggiungimento di un accordo
definitivo sullo stato finale.



Il documento proposto � in violazione della legge internazionale, pregiudica
i diritti nazionali dei palestinesi e cerca di consolidare un regime di
apartheid nella Palestina occupata. Il PRC invita i patrioti palestinesi, i
governi responsabili e la societ� civile internazionale cos�, come le
organizzazioni internazionali per i diritti civili, a porre resistenza a
questo pi� recente tentativo di liquidare i diritti dei palestinesi.



Per avere validit�, qualsiasi accordo che si proponesse di risolvere il
problema della Palestina, dovrebbe essere formulato nel rispetto della legge
internazionale, rispecchiandola. Ci� vale per le questioni della sovranit�,
della citt� di Gerusalemme, dei confini statali, degli insediamenti, delle
risorse idriche e dei profughi.


Il PRC appoggia senza riserve il consenso internazionale attorno al
principio che il rimpatrio dei palestinesi sia il requisito fondamentale per
la risoluzione del conflitto con Israele, come ribadito dalla Risoluzione n�
3089 dell'Assemblea Generale dell'ONU del 7 dicembre 1973. La Risoluzione
ribadisce "che il godimento da parte dei profughi arabi palestinesi del loro
diritto di ritornare a casa loro e di rientrare nel possesso dei loro beni,
come riconosciuto dalla Risoluzione n� 194 (III) dell'Assemblea Generale del
11 dicembre 1948 e ripetutamente affermato dall'Assemblea da quella data in
poi, � indispensabile ai fini del raggiungimento di un accordo giusto sulla
soluzione del problema dei profughi e per l'esercizio, da parte del popolo
palestinese, del suo diritto all'autodeterminazione".



Nonostante le affermazioni che si tratterebbe, per ora, di un documento non
ufficiale, l' Accordo di Ginevra, letteralmente ma anche nelle sue
intenzioni, adempiendo ad una richiesta strategica di Israele, offre la
rinuncia dei palestinesi al loro diritto di ritornare a casa loro - e ci�
addirittura in anticipo rispetto all'inizio di quasiasi negoziato.



Il PRC fa presente che sino dal collasso dei negoziati di Camp David nel
luglio 2000, l'Autorit� Palestinese ha fatto sforzi notevoli per fare
concessioni sul diritto di ritorno. A tale proposito ha rilasciato - per
bocca di esponenti affermati - una serie di dichiarazioni pubbliche volte a
preparare l'opinione pubblica palestinese ad accettare questa rinuncia come
un fatto compiuto.



A tale fine, il Presidente Yasser Arafat aveva scritto sul New York Times in
data 3 febbraio 2002 "Noi comprendiamo le preoccupazioni demografiche di
Israele e siamo consapevoli che il diritto di ritorno dei profughi
palestinesi, un diritto garantito dalla legge internazionale e dalla
Risoluzione n� 194 delle Nazioni Unite, dovr� essere implementato con una
formula che terr� conto di queste preoccupazioni."



L'annuncio della stesura dell'Accordo di Ginevra, in questo particolare
momento, � riconducibile alla percezione errata - sia da parte dell'Autorit�
Palestinese che della classe politica israeliana - che i profughi
palestinesi siano disposti ad accettare l'annullamento del loro diritto di
ritorno.



Questa opinione � stata smentita dal risultato delle ricerche condotte dalla
Commissione Congiunta d'Inchiesta del Parlamento Britannico nei campi
profughi in Siria, Libano, Giordania e nel West Bank cos� come nella
Striscia di Gaza nel settembre 2000. "Dovunque siamo andati, i profughi
condividevano l'opinione che il diritto di ritorno sia pertinente a tutti i
profughi, prescindendo dalle loro attuali condizioni fisiche o economiche,
ovunque essi siano collocati". Di conseguenza, l'Accordo di Ginevra non
costituisce una soluzione durevole per il problema dei profughi. Infatti,
l'Accordo ignora il principio della decisione personale, non coatta, in
materia di rimpatrio, affrontando la questione del rimpatrio come una
materia di scambio tra Israele e l'Organizzazione per la Liberazione della
Palestina, per ottenere uno stato palestinese.



Il diritto di ritorno � un diritto incondizionato e non � invece, un favore
politico da concedere per grazia di Israele. Il diritto di ritorno �
sanzionato da diverse leggi e risoluzioni internazionali e riguardanti i
diritti umani, tra l'altro anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani (UDHR), la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici
(ICCPR) e dalla Risoluzione n� 194 delle Nazioni Unite. Lo UDHR afferma che
"chiunque ha il diritto di espatriare da qualunque paese, incluso il proprio
paese, e di farvi ritorno" (art. 13).



Ai sensi della legge sui profughi, l'espatrio viene considerato il metodo
pi� appropriato per risolvere il problema dei profughi. Le Conclusioni del
Comitato Esecutivo UNHCR n� 18 (XXXI) e n� 40 (XXXVI) del 1980 risp. del
1985, stabiliscono che "il rimpatrio di profughi dovrebbe avvenire soltanto
con il consenso non coatto degli interessati; le esigenze del carattere
volontario e personale del rimpatrio di profughi e dell'assoluta sicurezza
delle condizioni alle quali effettuare tale rimpatrio, preferibilmente verso
i luoghi di precedente residenza nei paesi d'origine dei profughi,
dovrebbero sempre essere rispettate."

L'Accordo di Ginevra � volto a chiudere il conflitto e porre un termine a
tutte le rivendicazioni palestinesi, assicurando ad Israele il pieno
riconoscimento quale uno stato ebraico, caratterizzato da una maggioranza
ebrea e con un incontestato controllo sulle terre. Di conseguenza, Israele
entrerebbe in possesso perpetuo della terra storica della Palestina, a
favore di ebrei dovunque essi risiedano nel mondo, mentre la maggioranza dei
profughi palestinesi verrebbe invitata ad abbandonare il loro diritto di
ritorno.

Una tale politica discriminatoria � da considerarsi razzista, alla luce
della definizione di razzismo formulata dalle Nazioni Unite. Ai sensi della
Convenzione Internazionale sulla Repressione e la Persecuzione del Crimine
di Apartheid del 1973, qualsiasi intervento legislativo od esecutivo volto
ad imporre condizioni di vita atte a provocare la distruzione fisica di un
determinato gruppo razziale o che cercasse di negare ai membri di detto
gruppo il diritto di liberamente espatriare dal e ritornare al loro paese o
che negasse il diritto alla vita ed alla libert�, � da considerarsi un
crimine di apartheid.

Il rifiuto di concedere ai palestinesi il diritto di ritorno, adducendo il
pretesto che ci� costituirebbe una minaccia al carattere ebraico dello stato
di Israele, costituisce un crimine. 'Risponsabilit� penale internazionale'
ricade su individui, su membri di organizzazioni, istituzioni e
rappresentanti dello stato che si rendessero complici, favorissero o
collaborassero in un crimine di apartheid, e ci� prescindendo dai motivi
dell'eventuale collaborazione (art. III). Ci� vale anche per gli autori e
sostenitori dell'Accordo di Ginevra.



Il PRC rammenta ai profughi palestinesi che � illegale concedere un
qualsiasi diritto a loro riconosciuto dalla Quarta Convenzione di Ginevra,
cui articolo n� 8 stabilisce: "Le persone protette non possono in alcuna
circostanza rinunciare in parte o interamente, ai diritti riconosciuti loro
dalla presente Convenzione."



Il PRC rammenta alle Parti Contraenti la Quarta Convenzione di Ginevra i
loro obblighi contrattuali assunti con l'art. n� 1, a mantenere ed
'assicurare il rispetto della Convenzione in ogni circostanza', nonch� con
l'art. 47 che stabilisce che 'persone protette che risiedono in territorio
occupato, non possono per alcun motivo e in alcun modo essere private dai
benefici derivanti dalla presente Convenzione in seguito all'introduzione di
cambiamenti dovuti all'occupazione del territorio, nelle istituzioni o nel
governo del territorio interessato ne da eventuali accordi conclusi tra le
autorit� del territorio occupato e della potenza occupante, ne da
un'eventuale annessione, in parte o interamente, del territorio occupato
dalla potenza occupante".



Infine, ricordiamo che Israele � stata ammessa alla comunit� delle Nazioni
Unite alla condizione di adempiere alla Risoluzione n� 194. Non avendo
manifestato alcuna intenzione di adempiere a questo obbligo, ogni sforzo
possibile dovrebbe essere fatto per ottenere la sospensione di Israele dalla
comunit� internazionale degli stati.



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Il Centro Palestinese per il Ritorno (PRC) � un'istituzione palestinese che
si occupa, in linea prioritaria, del problema dei palestinesi dispersi e
della loro lotta per ritornare in patria. Il Centro PRC �, per la sua
natura, un'istituzione accademica e di diffusione che intende svolgere
compiti di informazione, di raccolta di documenti e di forum per la
militanza politica in relazione alla questione palestinese e volta a
realizzare il ritorno dei profughi palestinesi.
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1. Promozione del diritto di ritorno, come impegno sia umanitario che
politico.
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palestinesi nei luoghi di esilio
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Bretagna sulle dimensioni attuali della causa palestinese.

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(s-z)

Al Awda � membro fodatore del PRC.


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