The Palestinian Return Centre Comunicato Stampa del Centro Palestinese per il Ritorno
Il CPR denuncia la legttimitazione dell'apartheid nell' Accordo di Ginevra Il Centro Palestinese per il Ritorno (PRC), Londra, condanna senza mezzi termini la proposta dell'Accordo di Ginevra tra Israele e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, per il raggiungimento di un accordo definitivo sullo stato finale. Il documento proposto � in violazione della legge internazionale, pregiudica i diritti nazionali dei palestinesi e cerca di consolidare un regime di apartheid nella Palestina occupata. Il PRC invita i patrioti palestinesi, i governi responsabili e la societ� civile internazionale cos�, come le organizzazioni internazionali per i diritti civili, a porre resistenza a questo pi� recente tentativo di liquidare i diritti dei palestinesi. Per avere validit�, qualsiasi accordo che si proponesse di risolvere il problema della Palestina, dovrebbe essere formulato nel rispetto della legge internazionale, rispecchiandola. Ci� vale per le questioni della sovranit�, della citt� di Gerusalemme, dei confini statali, degli insediamenti, delle risorse idriche e dei profughi. Il PRC appoggia senza riserve il consenso internazionale attorno al principio che il rimpatrio dei palestinesi sia il requisito fondamentale per la risoluzione del conflitto con Israele, come ribadito dalla Risoluzione n� 3089 dell'Assemblea Generale dell'ONU del 7 dicembre 1973. La Risoluzione ribadisce "che il godimento da parte dei profughi arabi palestinesi del loro diritto di ritornare a casa loro e di rientrare nel possesso dei loro beni, come riconosciuto dalla Risoluzione n� 194 (III) dell'Assemblea Generale del 11 dicembre 1948 e ripetutamente affermato dall'Assemblea da quella data in poi, � indispensabile ai fini del raggiungimento di un accordo giusto sulla soluzione del problema dei profughi e per l'esercizio, da parte del popolo palestinese, del suo diritto all'autodeterminazione". Nonostante le affermazioni che si tratterebbe, per ora, di un documento non ufficiale, l' Accordo di Ginevra, letteralmente ma anche nelle sue intenzioni, adempiendo ad una richiesta strategica di Israele, offre la rinuncia dei palestinesi al loro diritto di ritornare a casa loro - e ci� addirittura in anticipo rispetto all'inizio di quasiasi negoziato. Il PRC fa presente che sino dal collasso dei negoziati di Camp David nel luglio 2000, l'Autorit� Palestinese ha fatto sforzi notevoli per fare concessioni sul diritto di ritorno. A tale proposito ha rilasciato - per bocca di esponenti affermati - una serie di dichiarazioni pubbliche volte a preparare l'opinione pubblica palestinese ad accettare questa rinuncia come un fatto compiuto. A tale fine, il Presidente Yasser Arafat aveva scritto sul New York Times in data 3 febbraio 2002 "Noi comprendiamo le preoccupazioni demografiche di Israele e siamo consapevoli che il diritto di ritorno dei profughi palestinesi, un diritto garantito dalla legge internazionale e dalla Risoluzione n� 194 delle Nazioni Unite, dovr� essere implementato con una formula che terr� conto di queste preoccupazioni." L'annuncio della stesura dell'Accordo di Ginevra, in questo particolare momento, � riconducibile alla percezione errata - sia da parte dell'Autorit� Palestinese che della classe politica israeliana - che i profughi palestinesi siano disposti ad accettare l'annullamento del loro diritto di ritorno. Questa opinione � stata smentita dal risultato delle ricerche condotte dalla Commissione Congiunta d'Inchiesta del Parlamento Britannico nei campi profughi in Siria, Libano, Giordania e nel West Bank cos� come nella Striscia di Gaza nel settembre 2000. "Dovunque siamo andati, i profughi condividevano l'opinione che il diritto di ritorno sia pertinente a tutti i profughi, prescindendo dalle loro attuali condizioni fisiche o economiche, ovunque essi siano collocati". Di conseguenza, l'Accordo di Ginevra non costituisce una soluzione durevole per il problema dei profughi. Infatti, l'Accordo ignora il principio della decisione personale, non coatta, in materia di rimpatrio, affrontando la questione del rimpatrio come una materia di scambio tra Israele e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, per ottenere uno stato palestinese. Il diritto di ritorno � un diritto incondizionato e non � invece, un favore politico da concedere per grazia di Israele. Il diritto di ritorno � sanzionato da diverse leggi e risoluzioni internazionali e riguardanti i diritti umani, tra l'altro anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR), la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) e dalla Risoluzione n� 194 delle Nazioni Unite. Lo UDHR afferma che "chiunque ha il diritto di espatriare da qualunque paese, incluso il proprio paese, e di farvi ritorno" (art. 13). Ai sensi della legge sui profughi, l'espatrio viene considerato il metodo pi� appropriato per risolvere il problema dei profughi. Le Conclusioni del Comitato Esecutivo UNHCR n� 18 (XXXI) e n� 40 (XXXVI) del 1980 risp. del 1985, stabiliscono che "il rimpatrio di profughi dovrebbe avvenire soltanto con il consenso non coatto degli interessati; le esigenze del carattere volontario e personale del rimpatrio di profughi e dell'assoluta sicurezza delle condizioni alle quali effettuare tale rimpatrio, preferibilmente verso i luoghi di precedente residenza nei paesi d'origine dei profughi, dovrebbero sempre essere rispettate." L'Accordo di Ginevra � volto a chiudere il conflitto e porre un termine a tutte le rivendicazioni palestinesi, assicurando ad Israele il pieno riconoscimento quale uno stato ebraico, caratterizzato da una maggioranza ebrea e con un incontestato controllo sulle terre. Di conseguenza, Israele entrerebbe in possesso perpetuo della terra storica della Palestina, a favore di ebrei dovunque essi risiedano nel mondo, mentre la maggioranza dei profughi palestinesi verrebbe invitata ad abbandonare il loro diritto di ritorno. Una tale politica discriminatoria � da considerarsi razzista, alla luce della definizione di razzismo formulata dalle Nazioni Unite. Ai sensi della Convenzione Internazionale sulla Repressione e la Persecuzione del Crimine di Apartheid del 1973, qualsiasi intervento legislativo od esecutivo volto ad imporre condizioni di vita atte a provocare la distruzione fisica di un determinato gruppo razziale o che cercasse di negare ai membri di detto gruppo il diritto di liberamente espatriare dal e ritornare al loro paese o che negasse il diritto alla vita ed alla libert�, � da considerarsi un crimine di apartheid. Il rifiuto di concedere ai palestinesi il diritto di ritorno, adducendo il pretesto che ci� costituirebbe una minaccia al carattere ebraico dello stato di Israele, costituisce un crimine. 'Risponsabilit� penale internazionale' ricade su individui, su membri di organizzazioni, istituzioni e rappresentanti dello stato che si rendessero complici, favorissero o collaborassero in un crimine di apartheid, e ci� prescindendo dai motivi dell'eventuale collaborazione (art. III). Ci� vale anche per gli autori e sostenitori dell'Accordo di Ginevra. Il PRC rammenta ai profughi palestinesi che � illegale concedere un qualsiasi diritto a loro riconosciuto dalla Quarta Convenzione di Ginevra, cui articolo n� 8 stabilisce: "Le persone protette non possono in alcuna circostanza rinunciare in parte o interamente, ai diritti riconosciuti loro dalla presente Convenzione." Il PRC rammenta alle Parti Contraenti la Quarta Convenzione di Ginevra i loro obblighi contrattuali assunti con l'art. n� 1, a mantenere ed 'assicurare il rispetto della Convenzione in ogni circostanza', nonch� con l'art. 47 che stabilisce che 'persone protette che risiedono in territorio occupato, non possono per alcun motivo e in alcun modo essere private dai benefici derivanti dalla presente Convenzione in seguito all'introduzione di cambiamenti dovuti all'occupazione del territorio, nelle istituzioni o nel governo del territorio interessato ne da eventuali accordi conclusi tra le autorit� del territorio occupato e della potenza occupante, ne da un'eventuale annessione, in parte o interamente, del territorio occupato dalla potenza occupante". Infine, ricordiamo che Israele � stata ammessa alla comunit� delle Nazioni Unite alla condizione di adempiere alla Risoluzione n� 194. Non avendo manifestato alcuna intenzione di adempiere a questo obbligo, ogni sforzo possibile dovrebbe essere fatto per ottenere la sospensione di Israele dalla comunit� internazionale degli stati. ---------------------------------------------------------------------------- ---- Il Centro Palestinese per il Ritorno (PRC) � un'istituzione palestinese che si occupa, in linea prioritaria, del problema dei palestinesi dispersi e della loro lotta per ritornare in patria. Il Centro PRC �, per la sua natura, un'istituzione accademica e di diffusione che intende svolgere compiti di informazione, di raccolta di documenti e di forum per la militanza politica in relazione alla questione palestinese e volta a realizzare il ritorno dei profughi palestinesi. Obiettivi: 1. Promozione del diritto di ritorno, come impegno sia umanitario che politico. 2. Preservazione dell'identit� palestinese e resistenza a tentativi di trasferire altrove i palestinesi dispersi 3. Promozione ed incentivazione della consapevolezza delle sofferenze dei palestinesi nei luoghi di esilio 4. Informazione dell'opinione pubblica in Europa ed, in particolare, in Gran Bretagna sulle dimensioni attuali della causa palestinese. PRC, Crown House, North Circular Road, London NW10 7PN, U.K. Tel : ++44 208 4530919 Fax : ++44 208 4530994 E-mail: [EMAIL PROTECTED] Website: www.prc.org.uk (s-z) Al Awda � membro fodatore del PRC. _______________________________________________ BERGAMO SOCIAL FORUM MAILING LIST per informazioni [EMAIL PROTECTED] In questa mailing list ogni iscritto pu� far circolare tutte le notizie che ritiene opportune, pertanto non esiste alcun "filtro" ai messaggi che circolano ma ci si affida alla responsabilit� individuale. Ricordiamo www.bergamoblog.it, sito di riferimento per molte delle realt� del Forum e per altre ancora... 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