Sul sito del ministero delle politiche agricole [1] è uscito il bando per la "gara a procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento dei servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica". Insomma, è uscito il bando per l'esecuzione delle c.d. "ortofoto AGEA". nel sito ci sono tutti i documenti di gara e andando a vedere in particolare l'Allegato 5 si legge: - oggetto del servizio: a) Ripresa Aerea; b) Processamento dei dati per la produzione di ortofoto tematiche; c) Ortorettifica immagini satellitari.
per quanto riguarda proprietà e licenze d'uso, l'art. 27 stabilisce che tutti i diritti di proprietà, utilizzo, sfruttamento economico saranno di titolarità esclusiva del ministero, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in qualsiasi forma e modo, elaborazione o trasformazione. Bene, tutto a posto quindi? finalmente già in fase di indizione della gara si stabilisce che le c.d. "ortofoto AGEA" saranno pubblicate come open data? eh no... infatti i successivi commi riportano in sintesi che: - il ministero concede in licenza d'uso i prodotti alle amministrazioni pubbliche - il Fornitore sfrutta i prodotti per la cessione a tutti quelli che non sono PA, senza vincoli temporali. che dire... sconcerto, sconforto, amarezza! anche questa volta facciamo open data la prossima volta. non so quali spazi ci siano per chiedere spiegazioni, contestare questa impostazione del bando, vero è che a fronte del valore del servizio di 15 milioni di euro, lasciare per sempre nelle mani del Fornitore il diritto di sfruttamento mi sembra francamente eccessivo. [1] https://www.politicheagricole.it/.../L/IT/IDPagina/16755 _________________ Riporto interamente l'art. 27 relativo alla proprietà e diritti di sfruttamento dei prodotti. 27. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E DELLA DOCUMENTAZIONE, TITOLARITÀ DELLE OPERE DELL’INGEGNO, UTILIZZO E SFRUTTAMENTO 27.1 Tutti i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti di fornitura, comprensivi di tutti i prodotti intermedi, (come dettagliatamente indicati al capitolo 4 del Capitolato Tecnico), nonché di qualunque altro materiale e documentazione realizzato dal Fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, saranno di titolarità esclusiva del Mipaaf, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in qualsiasi forma e modo, elaborazione o trasformazione. Il Mipaaf, in quanto titolare dei predetti diritti, potrà cederli liberamente o concederli in licenza nei limiti di quanto stabilito nei commi successivi. 27.2 Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire al Mipaaf tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Mipaaf in eventuali registri od elenchi pubblici. 27.3 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione dell’Accordo Quadro è di esclusiva proprietà del Mipaaf che ne potrà disporre liberamente. 27.4 In particolare, il Mipaaf potrà fornire i prodotti indicati ai precedenti commi, e nelle modalità sopra indicate, alle amministrazioni (come meglio definite nel Capitolato Tecnico) a qualsiasi titolo operanti nel comparto agricolo, forestale, agroalimentare e della pesca di cui all'art. 15 del D. Lgs. 173/98 e a tutte le amministrazioni in genere di cui al D.Lgs. 165/2001. 27.5 Il Mipaaf concede sin d’ora licenza d’uso, in favore del Fornitore, dei prodotti di fornitura, comprensivi di tutti i prodotti intermedi, (come dettagliatamente indicati al capitolo 4 del Capitolato Tecnico), senza oneri aggiuntivi per lo stesso, ed in via esclusiva per ciò che attiene allo sfruttamento dei predetti prodotti da parte di soggetti terzi diversi dalle amministrazioni così come disciplinato al precedente comma 27.4. Tale licenza è da intendersi non soggetta a limitazioni temporali. 27.6 In virtù della licenza di cui al precedente comma 27.5, il Fornitore potrà, a sua volta, concedere in licenza d’uso i prodotti di fornitura, ivi inclusi tutti i prodotti intermedi, (come dettagliatamente indicati al capitolo 4 del Capitolato Tecnico), solo ed esclusivamente in favore di soggetti terzi diversi dalle amministrazioni così come espresso al precedente comma 27.4. 27.7 Le Parti concordano, pertanto, che solo il Mipaaf, e non anche il Fornitore, potrà concedere licenza d’uso dei prodotti di cui sopra in favore delle amministrazioni così come disciplinato al precedente comma 27.4. Il Fornitore, e non anche il Mipaaf, potrà invece concedere in licenza i predetti prodotti in favore di soggetti terzi diversi dalle amministrazioni sopra indicate, come stabilito al precedente comma 27.6. -- Sent from: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/ _______________________________________________ Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti. I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell'Associazione GFOSS.it. 764 iscritti al 23/08/2019