Cari,

vedo con piacere di aver sollevato un piccolo dibattito.

La discrepanza fra nomina ed elezione è presente pure nella attuale
formulazione. Togliere tale discrepanza è effettivamente opportuno. Da
notare che ho specificato che si tratta di una assemblea straordinaria (per
evitare esplicitamente che si possa modificare l'ordine del giorno con danno
degli assenti) e che si prevede l'iscrizione già in mano a R.I. per il
candidato, onde evitare che uno si iscrive solo se eletto.

Per la prima proposta, il problema che si vuole risolvere è il seguente.
Supponiamo che, durante l'assemblea ordinaria il Presidente (dell'assemblea)
abbia una conduzione faziosa ed arbitraria. In altre assemblea è prevista la
mozione di sfiducia del presidente (dell'assemblea). Sicuramente sì nel
congresso di R.I. Uno potrebbe rifarsi a quel regolamento e si risolverebbe
in questo modo il problema rifacendosi in senso lato all'art. 8 del nostro
statuto. Ecco. Ma nel nostro statuto c'è scritto anche a chiare lettere che
il presidente dell'assemblea è il presidente dell'associazione e per
sfiduciare il presidente dell'associazione bisogna convocare un'altra
assemblea ed aspettare almeno 15 giorni. Questo significa che, così come è
strutturato il nostro statuto, è impossibile sfiduciare il presidente
dell'assemblea. Per quanto riguarda il numero di firme necessarie esso è
stato effettivamente calcolato su quello per richiedere una modifica
all'ordine del giorno e riflettendoci meglio andrebbe alzato ma non
calcolandolo rispetto agli iscritti ma rispetto sempre ai presenti,
altrimenti un'assemblea poco partecipata rischierebbe di ricadere nelle
stesse condizioni di inamovibilità del presidente dell'assemblea. Ad esempio
il 25% dei presenti (oppure il 33% ma sempre sui presenti come propone
Andrea) mi sembra un buon compromesso. E' vero Alessandro, un presidente può
essere sfiduciato proprio perché troppo garantista e questa è
un'osservazione molto pertinente e tale da farmi cambiare idea sulla
presentazione dell'emendamento. Fra l'altro l'osservazione è attuale per
quanto riguarda il presidente della camera dei deputati. In quella sede,
infatti, non esiste la possibilità di una mozione di sfiducia per la
presidenza. Al congresso R.I., invece, tale possibilità esiste. Prevedere
analoga sanzione per segretario e tesoriere non mi sembra opportuno in
quanto essi (così come del resto il Presidente dell'Associazione!) si
presentano all'assemblea ordinaria come dimissionari per statuto. Ma la
mozione a cui si fa riferimento nella proposta di modifica statutaria è
relativa non già al presidente dell'associazione ma al presidente
dell'assemblea. Da notare che la proposta è fatta sul modello di sfiducia
costruttiva per evitare di rimanere, durante un'assemblea, senza conduzione.

Sul più giovane o più vecchio c'è da dire che è un caso davvero improbabile.
Però, se accadesse, si dovrebbe comunque creare un meccanismo che, date le
condizioni di parità, sarebbe in ogni caso arbitrario. Scegliere il più
giovane è un modo. Ma se ne possono escogitare degli altri.

Sul ballottaggio, invece, la norma statutaria che lo prevede
"immediatamente" dopo il primo turno ha un significato profondo: impedisce
cioè gli accordi fra i candidati nell'intervallo fra il primo e il secondo
turno e spunta l'arma di chi si presenta al primo turno solo per contare il
proprio consenso ed eventualmente "venderlo" (fra virgolette cioè
politicamente ovviamente) al migliore offerente. Questa è proprio la logica
che è alla base del meccanismo delle elezioni comunali e provinciali, logica
contro cui ci siamo battuti anche con un referendum (andato male). La
questione di Paola però si riferisce alla possibilità di abbandono della
competizione elettorale di uno dei due che sono acceduti al ballottaggio.
Prevedere questa possibilità, in linea di principio, non presenta
contro-indicazioni. Se non il fatto (non trascurabile) di avere un eletto
che non ha mai avuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
D'altra parte, se si dovesse verificare la situazione in cui chi accede al
secondo turno volesse ritirarsi dal ballottaggio e, non potendolo suo
malgrado, lo vincesse, egli potrebbe comunque dimettersi immediatamente.
Facendo salvo il diritto dell'eletto di avere una elezione a maggioranza
assoluta e il diritto del vincitore (suo malgrado) di non essere l'eletto.
Certo ci sarebbe bisogno di un'altra assemblea, ma credo che la situazione
lo richiederebbe.

Cordiali Saluti,

Luca

-- 
Luca Placidi
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Laboratorio Strutture e Materiali Intelligenti Cisterna di Latina
Dipartimento di Strutture dell'Università Roma Tre
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