caro Presidente
mi hai dato da pensare;-)):
L'equiparazione del segretario e tesoriere è effettivamente inutile poichè
si presentano dimissionari.
Il presidente di Assemblea, coincidente con la persona del presidente
dell'associazione, è ugualmente dimissionario , ma come ben dici, ha però
un ruolo attivo nella conduzione dei lavori del congresso di radicaliRoma.
Ed il ruolo lo ha proprio come presidente dell'assise che deve garantire
il corretto svolgimento di tutte le fasi congressuali.
con quorum più alti la sfiducia costruttiva è un buon sistema.
Che però estenderei anche al caso delle assemblee straordinarie (son
divenuto più realista del re) che, per essere tali, una qualche necessità
di governo imparziale devono pur avere.

Insomma Presidente:

io convinco te
tu convinci me
che facciamo???

Un abbraccio
ale





> Cari,
>
> vedo con piacere di aver sollevato un piccolo dibattito.
>
> La discrepanza fra nomina ed elezione è presente pure nella attuale
> formulazione. Togliere tale discrepanza è effettivamente opportuno. Da
> notare che ho specificato che si tratta di una assemblea straordinaria
> (per
> evitare esplicitamente che si possa modificare l'ordine del giorno con
> danno
> degli assenti) e che si prevede l'iscrizione già in mano a R.I. per il
> candidato, onde evitare che uno si iscrive solo se eletto.
>
> Per la prima proposta, il problema che si vuole risolvere è il seguente.
> Supponiamo che, durante l'assemblea ordinaria il Presidente
> (dell'assemblea)
> abbia una conduzione faziosa ed arbitraria. In altre assemblea è prevista
> la
> mozione di sfiducia del presidente (dell'assemblea). Sicuramente sì nel
> congresso di R.I. Uno potrebbe rifarsi a quel regolamento e si
> risolverebbe
> in questo modo il problema rifacendosi in senso lato all'art. 8 del nostro
> statuto. Ecco. Ma nel nostro statuto c'è scritto anche a chiare lettere
> che
> il presidente dell'assemblea è il presidente dell'associazione e per
> sfiduciare il presidente dell'associazione bisogna convocare un'altra
> assemblea ed aspettare almeno 15 giorni. Questo significa che, così come è
> strutturato il nostro statuto, è impossibile sfiduciare il presidente
> dell'assemblea. Per quanto riguarda il numero di firme necessarie esso è
> stato effettivamente calcolato su quello per richiedere una modifica
> all'ordine del giorno e riflettendoci meglio andrebbe alzato ma non
> calcolandolo rispetto agli iscritti ma rispetto sempre ai presenti,
> altrimenti un'assemblea poco partecipata rischierebbe di ricadere nelle
> stesse condizioni di inamovibilità del presidente dell'assemblea. Ad
> esempio
> il 25% dei presenti (oppure il 33% ma sempre sui presenti come propone
> Andrea) mi sembra un buon compromesso. E' vero Alessandro, un presidente
> può
> essere sfiduciato proprio perché troppo garantista e questa è
> un'osservazione molto pertinente e tale da farmi cambiare idea sulla
> presentazione dell'emendamento. Fra l'altro l'osservazione è attuale per
> quanto riguarda il presidente della camera dei deputati. In quella sede,
> infatti, non esiste la possibilità di una mozione di sfiducia per la
> presidenza. Al congresso R.I., invece, tale possibilità esiste. Prevedere
> analoga sanzione per segretario e tesoriere non mi sembra opportuno in
> quanto essi (così come del resto il Presidente dell'Associazione!) si
> presentano all'assemblea ordinaria come dimissionari per statuto. Ma la
> mozione a cui si fa riferimento nella proposta di modifica statutaria è
> relativa non già al presidente dell'associazione ma al presidente
> dell'assemblea. Da notare che la proposta è fatta sul modello di sfiducia
> costruttiva per evitare di rimanere, durante un'assemblea, senza
> conduzione.
>
> Sul più giovane o più vecchio c'è da dire che è un caso davvero
> improbabile.
> Però, se accadesse, si dovrebbe comunque creare un meccanismo che, date le
> condizioni di parità, sarebbe in ogni caso arbitrario. Scegliere il più
> giovane è un modo. Ma se ne possono escogitare degli altri.
>
> Sul ballottaggio, invece, la norma statutaria che lo prevede
> "immediatamente" dopo il primo turno ha un significato profondo: impedisce
> cioè gli accordi fra i candidati nell'intervallo fra il primo e il secondo
> turno e spunta l'arma di chi si presenta al primo turno solo per contare
> il
> proprio consenso ed eventualmente "venderlo" (fra virgolette cioè
> politicamente ovviamente) al migliore offerente. Questa è proprio la
> logica
> che è alla base del meccanismo delle elezioni comunali e provinciali,
> logica
> contro cui ci siamo battuti anche con un referendum (andato male). La
> questione di Paola però si riferisce alla possibilità di abbandono della
> competizione elettorale di uno dei due che sono acceduti al ballottaggio.
> Prevedere questa possibilità, in linea di principio, non presenta
> contro-indicazioni. Se non il fatto (non trascurabile) di avere un eletto
> che non ha mai avuto la maggioranza assoluta dei voti validamente
> espressi.
> D'altra parte, se si dovesse verificare la situazione in cui chi accede al
> secondo turno volesse ritirarsi dal ballottaggio e, non potendolo suo
> malgrado, lo vincesse, egli potrebbe comunque dimettersi immediatamente.
> Facendo salvo il diritto dell'eletto di avere una elezione a maggioranza
> assoluta e il diritto del vincitore (suo malgrado) di non essere l'eletto.
> Certo ci sarebbe bisogno di un'altra assemblea, ma credo che la situazione
> lo richiederebbe.
>
> Cordiali Saluti,
>
> Luca
>
> --
> Luca Placidi
> cell: 3294936262
> skype: lplacidi
> Laboratorio Strutture e Materiali Intelligenti Cisterna di Latina
> Dipartimento di Strutture dell'Università Roma Tre
> www.lucaplacidi.it
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Alessandro Massari
Componente della Direzione nazionale di Radicali Italiani
Membro del "Comitato di liberazione referendaria -Ernesto Nathan-"


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