Buonasera,

On 2025-12-18, J.C. DE MARTIN via nexa wrote:

[...]

> Non sono un giurista, ma da quel leggo pare sia molto difficile difendersi da 
> queste "sanzioni".
>
> Come azioni simili siano conciliabili con la Carta dei Diritti Fondamentali 
> dell'Unione Europea, oltre che con le Costituzioni nazionali, non mi è dato 
> di capire, ma di sicuro per limiti miei.

«Ogni indagine sulla politica è viziata da un’ambiguità terminologica 
preliminare, che condanna al malinteso coloro che la intraprendono.» [1]

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[...] «che cosa resta del regno, se si toglie il governo»? È venuto infatti il 
momento di chiedersi se la frattura della macchina politica dell’Occidente 
abbia raggiunto in questi anni una soglia al di là della quale essa non può più 
funzionare. Già nel XX secolo il fascismo e il nazismo avevano risposto a loro 
modo al quesito attraverso l’istaurazione di quello che è stato a ragione 
definito come uno «stato duale», in cui allo stato legittimo, fondato sulla 
legge e la costituzione, si affianca uno stato discrezionale solo parzialmente 
formalizzato e l’unità della macchina politica è quindi soltanto apparente . Lo 
stato amministrativo in cui sono più o meno consapevolmente scivolate le 
democrazie parlamentari europee, non è in questo senso dal punto di vista 
tecnico che una discendenza del modello nazifascista, in cui organi 
discrezionali estranei ai poteri costituzionali si affiancano a quelli dello 
stato parlamentare, progressivamente svuotato delle sue funzioni.

[...] La dimostrazione più estrema della frattura della macchina politica è 
però l’emergere dello stato di eccezione come paradigma normale di governo che, 
ormai in atto da decenni, ha raggiunto la sua forma ultimativa negli anni della 
cosiddetta pandemia. Ciò che, nella prospettiva che qui c’interessa, definisce 
lo stato di eccezione, è la rottura fra costituzione e governo, legittimità e 
legalità – e, insieme, la creazione di una zona in cui essi diventano 
indiscernibili. La sovranità si manifesta qui infatti nella forma di una 
sospensione della legge e nella conseguente istaurazione di una zona di anomia, 
nella quale tuttavia il governo afferma di agire legalmente. Pur sospendendo 
l’ordine giuridico, lo stato di eccezione pretende, infatti, di essere ancora 
in relazione con esso, di essere, per così dire, legalmente al di fuori della 
legge. Da un punto di vista tecnico, lo stato di eccezione invera, infatti, uno 
«stato della legge», in cui da una parte la legge teoricamente vige, ma non ha 
forza e dall’altra provvedimenti e misure che non hanno valore di legge ne 
acquistano la forza. Si potrebbe dire che, al limite, la posta in gioco nello 
stato di eccezione è una forza-di-legge fluttuante senza la legge, una 
legittimità illegale cui fa riscontro una legalità illegittima, nella quale la 
distinzione fra norma e decisione perde il suo senso.

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https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-le-due-facce-del-potere-4-anarchia-e-politica

Saluti, 380°

[...]

[1] https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-le-due-facce-del-potere


P.S.: ...e se la seconda guerra mondiale in realtà non fosse mai terminata?!?

-- 
380° (lost in /traslation/)

«Welcome to the chaos of the times
If you go left and I go right
Pray we make it out alive
This is Karmageddon»

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