> La rigidità degli algoritmi e del digitale sta generando nella PA mostri a
> cui è davvero arduo opporsi, tanto per l'utente cittadino quanto per il
> funzionario addetto.

Il CSM, a proposito di APP: "Deve essere ribadito come gli applicativi 
informatici non siano più elementi neutri nell'organizzazione, ma costituiscono 
veri e propri formanti giudiziari che impattano anche su competenze e 
prerogative riservate, dalle fonti primarie e secondarie, agli uffici e allo 
stesso Consiglio Superiore della Magistratura".

E a proposito di questioni ordinamentali, più che tecniche, il magistrato 
Alberto Santacatterina si chiede "a cosa deve servire APP, quali spazi di 
libertà deve lasciare all'utilizzatore, quali scelte spettano all'utente e 
quali all'applicativo?"
Nel suo studio [1] conclude con:
"APP non rientra dunque, a nostro avviso, tra i "servizi relativi alla 
giustizia" di cui all'art. 110 Cost., e perciò la sua "organizzazione" ed il 
suo "funzionamento" - che in concreto consistono nella progettazione della sua 
architettura, nella sua manutenzione e nel suo aggiornamento - non possono 
essere esclusiva del Ministro della Giustizia. Al contrario, lo strettissimo 
legame tra il corretto funzionamento del software e il rispetto dei principi 
costituzionali della soggezione dei giudici solo alla legge e dell'autonomia ed 
indipendenza della magistratura da ogni altro potere, impongono di considerare 
tra i parametri costituzionali della valutazione delle competenze relative 
all'applicativo gli artt. 101 e 104 Cost., a maggior ragione se si considera 
che lo stesso art. 110 Cost. utilizza, nel definire le competenze del Ministro, 
una formula residuale che fa salve "le competenze del Consiglio superiore della 
magistratura".

Ne deriva, ad avviso di chi scrive, la necessità di pensare allo sviluppo ed 
alla manutenzione in esercizio di APP, ora e per il futuro, come un'attività 
alla quale debbono stabilmente e necessariamente partecipare, possibilmente 
attraverso strutture che assicurino una stabile collaborazione e un continuo e 
proficuo lavoro di analisi e di confronto, il Ministero della giustizia, il 
Consiglio superiore della magistratura, la Scuola superiore della magistratura 
e il Consiglio Nazionale Forense. Solo così il processo penale telematico potrà 
superare le difficoltà sin qui riscontrate e divenire strumento di efficienza 
dell'amministrazione della giustizia."

A.

[1] 
https://ius-giuffrefl-it.bibliopass.unito.it/dettaglio/10995291/app-e-processo-penale-telematico-tra-questioni-tecniche-ed-ordinamentali

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