On gio, 2020-08-27 at 15:43 +0200, Andrea Musuruane wrote:
> La legge sul diritto d'autore all'art. 5 indica che "Le disposizioni
> di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello
> stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che
> straniere".  All'art. 11 invece che "Alle amministrazioni dello
> stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle
> opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e
> spese."
> 
> Simone Aliprandi, in alcuni suoi lavori, indica che questa è una
> contraddizione solo apparente in quanto "la giurisprudenza e la
> dottrina giuridica mostrano una tendenza ad una interpretazione
> restrittiva dell'articolo 5 (“testi degli atti ufficiali”)".

Mi sembra che la distinzione fra i due casi sia chiara (almeno in
teoria). Un atto ufficiale è cosa diversa da un'opera creata da una
pubblica amministrazione.
Negli Stati Uniti si va oltre, e la legge prevede che non ci sia
diritto d'autore sulle opere create da impiegati statali (grazie a
questo, ad esempio, tutto ciò che produce la NASA è nel pubblico
dominio); sarebbe bello se fosse così anche in Italia, ma purtroppo non
lo è.

On gio, 2020-08-27 at 15:52 +0200, Alessandro Sarretta wrote:
> capisco la sottigliezza, anche se nel testo c'è scritto che gli
> allegati costituiscono "parte   integrante   e
> sostanziale del presente provvedimento.". Però effettivamente sono
> finezze da giuristi :-/

Dicendo che gli allegati costituiscono "parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento" in particolare dicono che si applicano le
stesse regole, e quindi non c'è diritto d'autore.

Se il ministero afferma di avere diritti lo considero copyfraud [1].

Lorenzo

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Copyfraud


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