On gio, 2020-08-27 at 15:43 +0200, Andrea Musuruane wrote: > La legge sul diritto d'autore all'art. 5 indica che "Le disposizioni > di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello > stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che > straniere". All'art. 11 invece che "Alle amministrazioni dello > stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle > opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e > spese." > > Simone Aliprandi, in alcuni suoi lavori, indica che questa è una > contraddizione solo apparente in quanto "la giurisprudenza e la > dottrina giuridica mostrano una tendenza ad una interpretazione > restrittiva dell'articolo 5 (“testi degli atti ufficiali”)".
Mi sembra che la distinzione fra i due casi sia chiara (almeno in teoria). Un atto ufficiale è cosa diversa da un'opera creata da una pubblica amministrazione. Negli Stati Uniti si va oltre, e la legge prevede che non ci sia diritto d'autore sulle opere create da impiegati statali (grazie a questo, ad esempio, tutto ciò che produce la NASA è nel pubblico dominio); sarebbe bello se fosse così anche in Italia, ma purtroppo non lo è. On gio, 2020-08-27 at 15:52 +0200, Alessandro Sarretta wrote: > capisco la sottigliezza, anche se nel testo c'è scritto che gli > allegati costituiscono "parte integrante e > sostanziale del presente provvedimento.". Però effettivamente sono > finezze da giuristi :-/ Dicendo che gli allegati costituiscono "parte integrante e sostanziale del presente provvedimento" in particolare dicono che si applicano le stesse regole, e quindi non c'è diritto d'autore. Se il ministero afferma di avere diritti lo considero copyfraud [1]. Lorenzo [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Copyfraud _______________________________________________ Talk-it mailing list Talk-it@openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it