>----Messaggio originale----
>Da: simone.alipra...@gmail.com
>Data: 19/04/2010 12.42
>A: <Talk-it@openstreetmap.org>
>Ogg: Re: [Talk-it] Fwd: [cc-it] liberazione dei dati geografici pubblici
>
>Innanzitutto... buongiorno.
>Ho deciso di iscrivermi anch'io alla lista per partecipare ad un
>dibattito che comunque mi riguarda, anche se a volte solo
>indirettamente.
>

Ciao e benvenuto.

>> 1. in un decreto che dice "i confini del parco sono modificati come da 
allegato, che è parte integrante del presente decreto" e l'allegato è
>> una cartina (es: Parco Nazionale del Gran Paradiso), questo allegato fa 
parte del "testo dell'atto ufficiale"?
>
>l'interpretazione letterale della norma direbbe NO. le cartine non
>sono **testi** e c'è un diritto d'autore (benchè fragile) sulla
>raffigurazione grafica.
>ma se sulla cartina vi sono informazioni espresse in forma testuale a
>mio avviso è possibile estrarle e utilizzarle.
>

Qualche tempo fa ne parlammo, senza raggiungere un punto di vista comune (se 
ben ricordo).
La faccenda e' complessa ma puo' essere schematizzata come segue:

a. dati derivati da una carta sotto copyright (tipicamente, il nuovo perimetro 
del parco nazionale XXX ottenuto ricalcando il grafo stradale della carta YYY); 
IMHO il perimetro non e' utilizzabile per i nostri scopi;

b. dati derivati direttamente sul posto (per esempio, tramite GPS) da chiunque 
(Ente pubblico, privato incaricato) e sovrapposti alla carta YYY; il perimetro 
e' utilizzabile;

c. dati derivati da carta ufficiale dello Stato (IGM); i dati contenuti (e 
quelli derivati) sono sempre liberi da copyright in quanto "... atto ufficiale 
dello Stato...".


>2. una CTR è un "atto ufficiale"? (non sto parlando di piani
>urbanistici, dove secondo me il dubbio non si pone)
>
>il concetto di atto ufficiale è proprio quello che va chiarito. un
>collega che si occupa di diritto amministrativo mi ha segnalato che
>quella definizione non esiste nel diritto amministrativo ma è solo
>della legge sul diritto d'autore. certo il legislatore quando ha
>redatto l'art. 5 LDA avrebbe potuto essere più specifico... ma la
>norma è quella e quella dobbiamo usare.
>

In tal senso, la campitura del PRG in se stessa non sarebbe sotto copyright 
(in quanto Legge dello Stato, che ognuno e'  tenuto a conoscere, ad osservare 
ed a far osservare); tuttavia, essendo stata ottenuta tipicamente per 
derivazione da un'altra carta (la CTR) che e' viceversa prodotta da una 
societa' privata, essa si deve intendere come "opera derivata" dalla CTR e 
quindi non solo ne erediterebbe la policy sul copyright, ma IMHO andrebbe 
preventivamente verificato se il Tecnico incaricato di redigere il PRG sia 
stato preventivamente autorizzato dal titolare dei diritti d'autore.

Pur essendo fuori tema, rimando tutti alla lettura della recente sentenza del 
TAR Lazio a proposito della recente "normativa ascensori".
In particolare nell'enunciare il diritto, al punto 2, il TAR scrive che non si 
puo' rimandare il testo di una Legge ad una norma di buona tecnica redatta da 
un privato (l'UNI), perche' egli ne detiene i diritti e quindi non e' possibile 
pubblicarla sulla Gazzetta Ufficiale, come invece "... sarebbe doveroso per 
ogni normativa che alla collettività si impone di rispettare...".

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/OpereEdili/TAR_Ascensori.pdf

Ciao
/niubii/






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