> Cioè è del tutto falso che le opere dello stato italiano siano sotto
> Public Domain. Sono liberi da copyright solo i "testi degli atti
> ufficiali".

Certo, e io infatti nell'articolo avevo precisato che i dati
geografici, per rientrare nella sfera dell'art. 5, dovevano essere
espressi in forma testuale e inseriti nel corpus degli atti ufficiali.
Ora - nell'ultima versione dell'articolo - ho tolto il paragone al
"public domain" americano perchè in effetti, per come l'avevo
espresso, poteva essere fuorviante e lasciar credere ciò che invece
non è.

> E se un decreto di istituzione di un parco è sicuramente
> un atto ufficiale (ma possiamo discutere se la cartina sia un
> "testo"), ho dei seri dubbi che una CTR sia un "atto ufficial" e non
> una "opera creata e pubblicata" dall'amministrazione dello stato.

Capisco. In effetti la definizione di "atto ufficiale" (che - si noti
- è sconosciuta al diritto amministrativo ed è squisitamente della
legge sul diritto d'autore) è piuttosto oscura.
Ho cercato giurisprudenza sull'art. 5 LDA che magari aiuti a chiare ma
si trova poco di interessante.
E tracciare un confine chiaro fra l'ambito di azione dell'art. 5 e
quello dell'art. 11 è effettivamente difficile, specie perchè si parla
in questi casi di opere particolari, non appartenenti alle classiche
categorie di opere dell'ingegno previste dal diritto d'autore (opera
letteraria, opera musicale, opera fotografica...), bensì di opere che
si basano su un "crossover creativo", cioè su diversi ed eterogenei
apporti creativi.

Un cordiale saluto.

-- 
Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org

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