> Cioè è del tutto falso che le opere dello stato italiano siano sotto > Public Domain. Sono liberi da copyright solo i "testi degli atti > ufficiali".
Certo, e io infatti nell'articolo avevo precisato che i dati geografici, per rientrare nella sfera dell'art. 5, dovevano essere espressi in forma testuale e inseriti nel corpus degli atti ufficiali. Ora - nell'ultima versione dell'articolo - ho tolto il paragone al "public domain" americano perchè in effetti, per come l'avevo espresso, poteva essere fuorviante e lasciar credere ciò che invece non è. > E se un decreto di istituzione di un parco è sicuramente > un atto ufficiale (ma possiamo discutere se la cartina sia un > "testo"), ho dei seri dubbi che una CTR sia un "atto ufficial" e non > una "opera creata e pubblicata" dall'amministrazione dello stato. Capisco. In effetti la definizione di "atto ufficiale" (che - si noti - è sconosciuta al diritto amministrativo ed è squisitamente della legge sul diritto d'autore) è piuttosto oscura. Ho cercato giurisprudenza sull'art. 5 LDA che magari aiuti a chiare ma si trova poco di interessante. E tracciare un confine chiaro fra l'ambito di azione dell'art. 5 e quello dell'art. 11 è effettivamente difficile, specie perchè si parla in questi casi di opere particolari, non appartenenti alle classiche categorie di opere dell'ingegno previste dal diritto d'autore (opera letteraria, opera musicale, opera fotografica...), bensì di opere che si basano su un "crossover creativo", cioè su diversi ed eterogenei apporti creativi. Un cordiale saluto. -- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org _______________________________________________ Talk-it mailing list Talk-it@openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it