La percorribilità legale deriva dalla legislazione regionale, che ovviamente
è diversa da regione a regione.

Il sentiero in questione è in Toscana, dove la legge regionale forestali
(48/2003) e quella sull' escursionismo (17/1998) dispongono sia un divieto
generico ai mezzi a motore su sentieri e mulattiere (così come definiti dal
Codice della Strada) sia il diritto di passo sulla sentieristica "ufficiale"
per fini escursionistici con mezzi non a motore.






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