Stefano Zanero ha scritto: in data 30/06/2014 16:51:
> On 06/30/2014 04:38 PM, Fabrizio Nuzzo wrote:
>
>> permetta l'upload dei dati e certifichi principalmente l'autorevolezza
>> del mittente e l'integrità del dato.
> L'autorevolezza nel senso che ha scritto libri e articoli scientifici? *g*
>
> Forse intendevi dire l'autenticita' o l'identita'...
termine corretto , l'autorevolezza per il legale ha il significato corretto.

>> dall'Avvocato incaricato di dare il nulla osta al processo in questione.
> Ecco, vediamo. Perche' un avvocato e' coinvolto? Cosa deve ottenere
> questo processo?
problemi loro !

>> - Registrazione tramite form con possibilità di finalizzare la
>> registrazione tramite link inviato ad email certificata o no;
> Questo non autentica l'identita' dell'utente, ne' se la mail e'
> certificata, ne' se non lo e'.
l'uso dei un sistema di credenziali risolve il problema .

>> - ogni connessione con la piattaforma è sicura (https)
> E questo non autentica granche'.
condivido !
>> -Ogni account è associato univocamente ad una PEC o un email.
> Idem c.s.
>
>> 2) effettuo l'upload tramite semplice form (utilizzando https);
> E questo garantisce l'integrita' della trasmissione e non altro.
https non garantiva la riservatezza ?

>
>> 3) una volta finito l'upload, la piattaforma calcola il digest
>> utilizzando una o più funzioni di HASH (MD-5 e SHA-2)
>>  e salva nel suo database quest'informazione;
> E questo a cosa serve? a chi e' opponibile quest'informazione, calcolata
> da te?
non è rilevante chi calcola
>> 4) la piattaforma genera un _documento_ che attesta data e ora
>> dell'invio, nome del file,  dimensione e i digest ottenuti dalle
>> funzioni di hash;
> Se questo documento e' FIRMATO DIGITALMENTE (in senso legale)...
confusione tra scrittura privata e atto ?

>> 5) L'utente riceve il _documento_ di upload via email o PEC
> OK, quindi questi dati sono generati DA TE e opponibili A TE da un
> terzo. Mentre invece l'identita' dell'utente, da questo processo, non e'
> garantita.
identità garantita, dalle credenziali di accesso, ovviamente con livelli
di garanzia diversi. 
>>   - ha una prova NON valida ai fini legali che in tale data ha inviato
>> quel determinato file alla piattaforma.
> Negativo. Se il documento di ricevuta e' firmato digitalmente, e'
> opponibile a prescindere che sia stato inviato con PEC. Se non lo e',
> non e' utile a prescindere dal fatto che sia stato inviato con la PEC.
scrittura privata ...........

________________________________________________________
http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List

Rispondere a