Il 11 febbraio 2010 12.22, Stefano Zanero <[email protected]> ha scritto:
> Roberto Resoli wrote:
...
> Se sei un ISP, e fai NAT, sei tenuto dalla legge a tenere quel registro.
>
> Se sei uno che ha una rete wifi, NON sei tenuto dalla legge a tenere
> quel registro, e siccome si tratta di un trattamento di dati personali,
> ECCEDENTE i requisiti di legge, e di cui non si vede la necessita' per
> il titolare, ti e' VIETATO farlo.

Veramente l'articolo 6. della conversione in legge della Pisanu[1] dice:
"Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2007 è sospesa l'applicazione delle disposizioni
di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che
prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico
telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli
stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e
limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli
accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere
conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che
prevedono un periodo di conservazione ulteriore ..."

e più sotto:
"b) al comma 1,  (- mia nota - dell'articolo 132 del decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196 ) sono aggiunte in fine le parole: «, mentre, per le
medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per sei mesi»;"

dove l'articolo citato [2]  dice:

"Art. 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalita)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati
relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per
trenta mesi, per finalita' di accertamento e repressione di reati,
secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle
comunicazioni, e su conforme parere del Garante."

Nel frattempo la direttiva sulla "data retention" ha limitato la
durata della conservazione a sei mesi.

Mi pare che la Pisanu quindi agisca in deroga alla lege sull privacy,
e citi esplicitamente la conservazione dei dati sul traffico.
Tra l'altro la legge è stata recentemente prorogata fino a fine 2010

> Q: "E se la Polizia me lo chiede?"
> A: "Gli rispondi: mi spiace, ma non lo posso sapere, perche' mi e'
> VIETATO DALLA LEGGE SAPERLO".

 la mia interpretazione (ovviamente quella di un legale sarebbe
molto più affidabile) della frase "limitatamente alle informazioni che
consentono la tracciabilità degli accessi" mi porta a concludere che
gli ip destinazione siano necessari in una situazione di NAT.

Naturalmente è possibile anche concludere che il NAT non sia
una tecnologia congruente con la Pisanu, in quanto "anonimizzante".

Qualcuno ha esperienza del fatto che gli inquirenti si accontentino di
poter rialire ad una rosa di nomi, piuttosto che ad un'identità
precisa?

>> Poi ovviamente il contenuto della comunicazione (compresi gli url
>> http) non è necessario, nè raccomandabile, che vengano tracciati.
>
> la parola giusta e' VIETATO DALLA LEGGE. ILLEGALE. E' un ILLECITO. Non
> so con che altro sinonimo scriverlo, help!

Vero, se gli url sono da interpretare come contenuto (e a livello
trasporto sicuramente lo sono).

Ciao,
Roberto
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