Roberto Resoli wrote:
2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera e), può comprendere i dati del traffico telematico solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in conformita' alla legge in vigore."Quindi, (comma 2) se l'autorità giudiziaria lo richiede, il "Servizio polizia postale e delle comunicazioni" può accedere ai dati relativi al traffico. Quindi i dati devono essere disponibili a richiesta. Mi pare che ci risiamo ....
Premettendo che non sono un esperto di legalità e neanche di reti di accesso wi-fi, io leggo: "solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria" che traduco con: "*in caso di richiesta di intercettazione*"... etc etc
Il che sarebbe logico, no? c1
<<attachment: francesco_rana.vcf>>
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