Il 11 febbraio 2010 14.45, Stefano Zanero <[email protected]> ha scritto:
> Roberto Resoli wrote:
>
>  > Veramente l'articolo 6. della conversione in legge della Pisanu[1] dice:
>> "Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
>
> *sigh*
>
> OK, ci riprovo ancora una volta, poi rinuncio a spiegarlo perche'
> evidentemente non ne sono in grado:
>
>> accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere
>> conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di
>> comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
>> accessibile al pubblico
>
> Leggi?
>
> Qui si sta parlando dei FORNITORI di servizi, ovvero degli ISP. In
> generale, puoi pensare "chi si deve iscrivere nel Registro Operatori
> della Comunicazione".
>
> L'esercente che mette a disposizione una rete wireless NON E' UN ISP.
> Non e' mai stato un ISP, e Dio volendo non sara' mai un ISP.

Bene, sono duro, ma ce la farò ;-) .

Hai ragione.

All'esercente di una rete wireless, "esercizi pubblici di telefonia e
internet" secondo la dizione della legge, non si applica l'art. 6 ma
evidentemente  l'articolo 7.

il comma 4 dell'articolo 7 riporta:
"4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il
titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività
di cui al comma 1, è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle
operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche
in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma
3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici
riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano
postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero
punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili."

Se non sbaglio il decreto citato è il seguente:
http://www.interlex.it/testi/dm050816.htm
E questo il punto 1:
"Art. 1. - Obblighi dei titolari e dei gestori

1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo
privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del
pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili
per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a
pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti
a:
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire
l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano
preventivamente identificate con le modalita' di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti,
prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso,
acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identita',
nonche' il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato
dall'utente;
c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il
monitoraggio delle attivita';
d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni
d'uso dei terminali messi a disposizione, comprese quelle di cui alle
lettere a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati
acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti
delle comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle
comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai
servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonche', in
conformità al codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria e
alla polizia giudiziaria;
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro
conservazione fino al 31 dicembre 2007.

2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui
al comma 1, lettera e), può comprendere i dati del traffico telematico
solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in
conformita' alla legge in vigore."

Quindi, (comma 2) se l'autorità giudiziaria lo richiede, il "Servizio
polizia postale e delle comunicazioni" può accedere ai dati relativi
al traffico. Quindi i dati devono essere disponibili a richiesta.

Mi pare che ci risiamo ....

ciao,
Roberto
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