> L'unico limite oggettivo che mi viene in mente le università potrebbero 
> opporre, sarebbero i profili di segreto industriali o know how connessi ai 
> contratti di fornitura.

Articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico) DECRETO LEGISLATIVO 14 
marzo 2013, n.33 

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è 
necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli 
interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego 
è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei 
seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina 
legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi 
compresi la proprietà
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di 
Stato e negli altri casi di divieti di
accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui 
l'accesso è subordinato dalla
disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, 
inclusi quelli di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge n. 241 del 1990.
...

N.B. L'articolo 5 bis è stato aggiunto nel 2016, inizialmente e per il periodo 
2013-2016 non c'erano limiti ed esclusioni.

A.

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