> - nel 2016 non sono stati aggiunti limiti che prima non c'erano. È stato 
> introdotto un diritto NUOVO (il diritto di accesso cd generalizzato)  che ha 
> quei limiti che hai riportato.
 
> Qui per maggiori dettagli:
> https://www.regione.emilia-romagna.it/idf/numeri/2022/speciale-3-2022/ponti.pdf/@@download/file

Grazie del testo Benedetto, 

è vero, ricordavo male. Ma il tuo saggio mi ha rinfrescato la memoria :)
Così ne approfitto per delle considerazioni.
1) Un testo di legge, a maggior ragione questo che è diretto a TUTTI i 
cittadini, dovrebbe essere il più chiaro possibile, cosa che non è affatto.
2) Come hai scritto tu, i limiti sono estremamente generici e, quindi, di 
difficile e incerta applicazione (nel dubbio, facciamo che tutto è "sicurezza 
nazionale" e non se ne parli più)
3) Tutte le modifiche alle norme dovrebbero contenere una sorta di link alle 
discussioni che ne hanno determinato la "ratio legis".
Per dire, il decreto in oggetto riportava al comma 3 dell'art.20 "Le pubbliche 
amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere 
organizzativo". Comma abrogato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97. Beh, mi 
piacerebbe conoscere i motivi di tale abrogazione e la discussione in 
Parlamento, chi l'ha votato e perché. Il tutto, ovviamente, senza perderci una 
settimana di ricerche.
Chiudo con un link ad una pagina che ho fatto in pochi minuti (grazie a wdiff e 
un po' di html) in cui confronto la versione originaria del decreto del 2013 
con la nuova del 2016 (in rosso il testo abrogato, in verde quello aggiunto).

https://www.saela.eu/varie/dlgs33-2013/

A.

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